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PROGETTO DI LEGGE - N. 4904
Onorevoli Colleghi! - I temi della vigilanza
e della sicurezza delle persone e dei beni costituiscono un
problema essenziale della convivenza civile. Sebbene la nostra
Costituzione non affronti direttamente la questione, appare
importante evidenziare l'esistenza di un diritto naturale dei
cittadini alla difesa, senza peraltro creare una sovrapposizione
alle essenziali funzioni esercitate dai pubblici poteri.
In questo contesto la materia è trattata da una complessa trama
normativa, contraddittoria, confusionaria ed obsoleta. Ne deriva
la natura imprecisa dei concetti, delle etimologie e delle
disposizioni di legge e regolamentari.
Con la presente proposta di legge si intende, invece, affrontare
in modo organico ed unitario i temi della vigilanza e della
sicurezza delle persone e dei beni secondo aggiornate linee
quadro riconducibili alla più recente cultura legislativa anche
europea. In primo luogo, si ritiene di dover abbandonare
consolidati orientamenti volti esclusivamente ad una sorta di
sterile imitazione dei mezzi, dei compiti e delle funzioni delle
Forze di polizia. Parimenti, appare superato relegare le
attività economiche connesse alla vigilanza e alla sicurezza in
una situazione di costante ed assoluta minorità. In secondo
luogo, sembra sempre più opportuno riorganizzare l'intero
settore degli istituti di vigilanza e delle guardie private,
tenendo conto dell'analisi comparata con le legislazioni degli
altri Paesi della Unione europea (ad esempio: Francia e Spagna),
dei princìpi di imprenditorialità e dei princìpi di
riorganizzazione del sistema amministrativo italiano avviati
soprattutto in questa legislatura dal Governo Prodi. Pertanto, ad
esempio, non può non prendersi atto delle vaste potenzialità
offerte dall'utilizzo dell'informatica, anche al fine di avere un
costante monitoraggio delle attività e degli uomini impiegati,
che oggi non si riesce a censire adeguatamente per come invece
sarebbe necessario data la delicatezza del settore.
La presente proposta di legge, nell'abrogare completamente la
vigente e disordinata disciplina, intende:
1) introdurre la definizione e il campo di azione della vigilanza
e della sicurezza delle persone e dei beni;
2) rendere chiari i compiti e le responsabilità dei soggetti
pubblici e privati, evitando la confusione dei ruoli e
riconoscendo alle attività in oggetto di essere parte del
sistema nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica;
3) limitare i poteri discrezionali delle pubbliche autorità
all'esercizio delle attività di vigilanza e di sicurezza in
relazione ad ipotesi definite per motivate circostanze ed
obiettivi;
4) creare momenti di confronto e di analisi (albo nazionale e
conferenze periodiche) senza peraltro incorrere nella
concertazione obbligatoria per evitare la lentezza del processo
decisionale.
Per tali convergenti ragioni, la presente proposta di legge
delinea un quadro normativo omogeneo caratterizzato in particolar
modo:
1) dalla possibilità di esercitare liberamente le attività
sull'intero territorio nazionale;
2) dalla possibilità di esercitare liberamente le attività in
modo indistinto al servizio delle persone e dei beni;
3) dalla previsione di reali e congrui percorsi formativi ed
addestrativi in modo particolarmente qualificato e scrupoloso;
4) dalla istituzione di una banca dati, tutelata al pari di
quelle delle Forze di polizia, al fine di agevolare ogni
incombenza;
5) dalla eliminazione di numerosi antiquati vincoli e
limitazioni.
Onorevoli colleghi, si tratta in definitiva di ripensare il
sistema privato della vigilanza e della sicurezza come un settore
vitale ed importante della nostra società, ricco di competenze
professionali da valorizzare adeguatamente e di valide capacità
imprenditoriali, anch'esso posto a salvaguardia dei diritti
fondamentali del cittadino.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Disposizioni generali).
1. Chiunque può destinare guardie private
alla vigilanza e alla sicurezza delle persone e dei beni.
2. L'esercizio delle attività di vigilanza e di sicurezza delle
persone e dei beni può essere svolto in forma individuale o
societaria.
3. Le attività di vigilanza e di sicurezza delle persone e dei
beni sono subordinate alla vigilanza e alle prescrizioni delle
autorità di pubblica sicurezza anche ai fini di eventuali
servizi di polizia complementari, ma non sostitutivi, e sempre
nei limiti del loro esercizio.
4. Le attività di vigilanza e di sicurezza delle persone e dei
beni sono parte del sistema nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica.
Art. 2.
(Guardia privata).
1. La guardia privata è la persona fisica
preposta alla vigilanza e alla sicurezza delle persone e dei
beni.
2. La qualifica di guardia privata è riconosciuta, con decreto,
dal prefetto della provincia di residenza dell'interessato. Il
riconoscimento ha validità sull'intero territorio nazionale.
3. La guardia privata deve possedere i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso per la qualifica di agente della
Polizia di Stato.
4. Dopo il riconoscimento attuato ai sensi del comma 2, la
guardia privata presta giuramento davanti al prefetto o ad un
funzionario delegato con la stessa formula vigente per l'agente
della Polizia di Stato. La guardia privata è ammessa
all'esercizio delle attività solo dopo aver prestato giuramento.
5. In occasione del rilascio del decreto di riconoscimento,
l'interessato deve comunicare i beni o le persone cui
inizialmente presta la propria opera. Tale comunicazione è
rinnovata ad ogni variazione. Nel caso di attività svolta nel
territorio di più province la comunicazione deve essere
effettuata solo al prefetto che ha provveduto al riconoscimento.
6. Non può essere attribuita la qualifica di guardia privata per
ragioni attinenti alla sicurezza personale del richiedente, dei
suoi parenti ed affini entro il terzo grado e alla vigilanza dei
beni del richiedente, dei suoi parenti ed affini entro il terzo
grado.
7. Il riconoscimento della qualifica di guardia privata comporta
la possibilità di portare le armi in conformità al contenuto
del decreto di riconoscimento del prefetto e senza alcun
ulteriore onere documentale ed erariale.
8. Il riconoscimento della qualifica di guardia privata ha
validità biennale. Il rinnovo è subordinato al mantenimento dei
requisiti e all'aver svolto nel biennio precedente almeno
quattrocento giorni lavorativi.
Art. 3.
(Istituto di vigilanza).
1. L'istituto di vigilanza è l'impresa
avente come oggetto sociale, prevalente od esclusivo, la
vigilanza e la sicurezza delle persone e dei beni.
2. L'esercizio dell'attività di istituto di vigilanza è
subordinato alla concessione rilasciata, con validità
sull'intero territorio nazionale, dal prefetto della provincia di
ubicazione della sede legale. Il mantenimento della concessione
è, altresì, subordinato alla circostanza che la società abbia
non meno di quindici guardie private alle proprie dipendenze o
quindici soci cooperatori direttamente impegnati nei servizi di
vigilanza e di sicurezza, con esclusione dal computo dei
lavoratori che hanno un rapporto di lavoro interinale o a tempo
parziale. Entro dodici mesi non prorogabili dal rilascio della
concessione, deve essere data comunicazione al prefetto del
raggiungimento del livello di impiego previsto dal presente
comma.
3. Nella domanda per il rilascio della concessione, oltre al
possesso dei requisiti giuridici per l'accesso alla qualifica di
agente della Polizia di Stato, devono essere indicate:
a) le generalità complete del richiedente della
concessione, il quale deve essere anche il rappresentante legale
dell'impresa;
b) la composizione societaria, con l'indicazione delle
generalità complete di tutti i soci, nel caso di società di
capitali, e degli amministratori od institori, nel caso di
società cooperative;
c) la descrizione delle strutture e dei mezzi tecnici
disponibili;
d) la sede legale e la sede o le sedi operative;
e) le garanzie economiche e finanziarie in relazione al
progetto imprenditoriale presentato.
4. Il rilascio della concessione è vincolato al previo
versamento alla Cassa depositi e prestiti di una cauzione,
stabilita dal prefetto, a garanzia di tutte le obbligazioni
inerenti alla osservanza delle prescrizioni della concessione e
al corretto svolgimento della attività di impresa. In caso di
violazione delle prescrizioni o del mancato corretto svolgimento
della attività di impresa, con proprio atto il prefetto dispone
la devoluzione, in tutto o in parte, della cauzione al bilancio
dello Stato, imponendo al contempo la reintegrazione della stessa
entro un termine congruo e mai superiore a tre mesi.
5. Lo svincolo e la restituzione della cauzione di cui al comma 4
non possono essere ordinati dal prefetto se non quando, decorsi
almeno tre anni dalla cessazione dell'esercizio dell'attività,
il concessionario abbia responsabilmente dichiarato di non avere
obbligazioni da adempiere.
6. La concessione è revocata di ufficio quando la società ha
meno di quindici guardie private alle proprie dipendenze o meno
di quindici soci cooperatori direttamente impegnati nei servizi
di vigilanza e di sicurezza, con esclusione dal computo dei
lavoratori che hanno un rapporto di lavoro interinale o a tempo
parziale.
7. La guardia privata in servizio presso un istituto di vigilanza
non è soggetta al rinnovo biennale della qualifica fino a quando
permane il rapporto di lavoro subordinato o la qualità di socio
cooperatore direttamente impegnato nei servizi di istituto.
8. Nell'istituto di vigilanza, le guardie private sono suddivise
in una o più delle seguenti qualifiche: guardia privata, vice
capo gruppo, capo gruppo, vice comandante e comandante.
9. L'istituto di vigilanza deve comunicare i beni o le persone
cui presta la propria opera. Questa comunicazione è rinnovata ad
ogni variazione. Nel caso di attività svolta nel territorio di
più province la comunicazione deve essere effettuata solo al
prefetto che ha provveduto al rilascio della concessione.
10. Le assunzioni di tutto il personale dell'istituto di
vigilanza sono nominative.
Art. 4.
(Tesserino di riconoscimento).
1. Con decreto del Ministro dell'interno è
approvato il tesserino di riconoscimento, rilasciato dal
prefetto, con fotografia in uniforme, in cui sono riportati gli
estremi personali della guardia privata ed annotati gli estremi
del decreto di riconoscimento e la indicazione della attività in
forma individuale o in una società.
Art.
5.
(Uniformi,
distintivi e armi).
1. La guardia privata veste l'uniforme o porta il distintivo,
secondo i modelli approvati dal Ministro dell'interno, sentito il
Ministro della difesa.
2. I modelli di cui al comma 1 sono unici per l'intero territorio
nazionale e comprendono anche i segni distintivi delle singole
qualifiche. Il prefetto autorizza l'inserimento in modo
appropriato e distinto del marchio d'impresa.
3. La guardia privata non ha l'obbligo di indossare l'uniforme e
di portare il distintivo a meno che ciò non sia richiesto dal
tipo di servizio o dalle direttive ricevute.
4. Il Ministro dell'interno individua l'armamento personale
utilizzabile dalla guardia privata in ragione dell'impiego.
Art.
6.
(Formazione
ed aggiornamento
professionali).
1. La guardia privata deve esercitarsi, almeno una volta ogni
anno, in un poligono di tiro delle Forze di polizia o delle Forze
armate, utilizzando le armi in dotazione od analoghi modelli.
2. La guardia privata in servizio per conto di un istituto di
vigilanza deve svolgere, ogni cinque anni, un corso retribuito di
qualificazione professionale al fine di aggiornare le conoscenze,
di svolgere prove tecniche e di difesa personale e di effettuare
prove psico-attitudinali. I dipendenti inidonei sono assegnati,
ove possibile, ad altre mansioni.
3. I poligoni di tiro e le scuole delle Forze di polizia e delle
Forze armate predispongono, a titolo oneroso, le esercitazioni, i
corsi formativi ed addestrativi. Alla conclusione dei corsi e
delle esercitazioni al poligono di tiro sono redatte le note di
valutazione con relativo punteggio.
Art.
7.
(Banca
dati e vigilanza).
1. E' istituita la banca dati delle guardie private e degli
istituti di vigilanza, comprendente ogni notizia attinente ai
provvedimenti di riconoscimento e di concessione, le eventuali
prescrizioni ed ogni variazione intervenuta.
2. La banca dati ha sede presso il Ministero dell'interno ed è
consultabile con le stesse procedure adottate per gli archivi
informatici delle Forze di polizia.
3. Il prefetto, avvalendosi anche delle Forze di polizia, vigila
sul corretto svolgimento delle attività delle guardie private e
degli istituti di vigilanza e sul mantenimento dei requisiti e
tiene costantemente aggiornata la banca dati con particolare
riferimento all'impiego, alla formazione e all'addestramento
delle guardie private. In relazione alla gravità dei fatti
riscontrati procede alle sospensioni e alle revoche.
4. Il questore ha il potere disciplinare sulle guardie private
con la facoltà di sospenderle immediatamente e ritirare le armi
in loro possesso, salvo il provvedimento di revoca da parte del
prefetto. Il questore può proporre al prefetto l'adozione di
sanzioni nei confronti degli istituti di vigilanza.
5. Ai fini della presente legge, i provvedimenti adottati dal
prefetto sono definitivi.
Art.
8.
(Albo
nazionale e conferenze).
1. Presso il Ministero dell'interno è tenuto e costantemente
aggiornato, in relazione anche delle risultanze della banca dati,
l'albo nazionale unico degli istituti di vigilanza.
2. Fanno parte dell'albo nazionale tutti gli istituti di
vigilanza in regola con le disposizioni della presente legge.
3. Almeno ogni tre anni deve essere convocata la conferenza
nazionale dell'albo nazionale, a cui possono partecipare tutti i
titolari degli istituti di vigilanza, al fine di discutere i
problemi di comune interesse.
4. Sugli stessi temi, per quanto di competenza, il Ministro
dell'interno o il prefetto convocano apposite riunioni, anche a
richiesta degli interessati, con la partecipazione dei
rappresentati dell'albo nazionale e delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative delle guardie private.
Art.
9.
(Sicurezza
e salute
sui
luoghi di lavoro).
1. Gli istituti di vigilanza sono tra i soggetti destinatari
della previsione dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
2. Prima dell'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma
2, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, il Ministro
dell'interno sente la conferenza dell'albo nazionale e le
organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente
rappresentative delle guardie private provvedendo entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.
10.
(Regolamento
ed abrogazioni).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo adotta il relativo regolamento di attuazione
che deve prevedere, tra l'altro, i necessari termini transitori
di adeguamento.
2. Sono abrogati:
a) gli articoli 133, 138 e 141 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773;
b) gli articoli 134, 136 e 137 del citato testo unico
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, limitatamente
a quanto concerne la prestazione di opere di vigilanza o custodia
di proprietà mobiliari od immobiliari;
c) il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno
1914, n. 563;
d) il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952,
convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508;
e) il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144,
convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526;
f) gli articoli 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 e 256
del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.
635;
g) gli articoli 257 e 258 del regolamento approvato con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, limitatamente a quanto
concerne gli istituti di vigilanza.
Art.
11.
(Entrata
in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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