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PROGETTO DI LEGGE - N. 4904

Onorevoli Colleghi! - I temi della vigilanza e della sicurezza delle persone e dei beni costituiscono un problema essenziale della convivenza civile. Sebbene la nostra Costituzione non affronti direttamente la questione, appare importante evidenziare l'esistenza di un diritto naturale dei cittadini alla difesa, senza peraltro creare una sovrapposizione alle essenziali funzioni esercitate dai pubblici poteri.
In questo contesto la materia è trattata da una complessa trama normativa, contraddittoria, confusionaria ed obsoleta. Ne deriva la natura imprecisa dei concetti, delle etimologie e delle disposizioni di legge e regolamentari.
Con la presente proposta di legge si intende, invece, affrontare in modo organico ed unitario i temi della vigilanza e della sicurezza delle persone e dei beni secondo aggiornate linee quadro riconducibili alla più recente cultura legislativa anche europea. In primo luogo, si ritiene di dover abbandonare consolidati orientamenti volti esclusivamente ad una sorta di sterile imitazione dei mezzi, dei compiti e delle funzioni delle Forze di polizia. Parimenti, appare superato relegare le attività economiche connesse alla vigilanza e alla sicurezza in una situazione di costante ed assoluta minorità. In secondo luogo, sembra sempre più opportuno riorganizzare l'intero settore degli istituti di vigilanza e delle guardie private, tenendo conto dell'analisi comparata con le legislazioni degli altri Paesi della Unione europea (ad esempio: Francia e Spagna), dei princìpi di imprenditorialità e dei princìpi di riorganizzazione del sistema amministrativo italiano avviati soprattutto in questa legislatura dal Governo Prodi. Pertanto, ad esempio, non può non prendersi atto delle vaste potenzialità offerte dall'utilizzo dell'informatica, anche al fine di avere un costante monitoraggio delle attività e degli uomini impiegati, che oggi non si riesce a censire adeguatamente per come invece sarebbe necessario data la delicatezza del settore.
La presente proposta di legge, nell'abrogare completamente la vigente e disordinata disciplina, intende:

1) introdurre la definizione e il campo di azione della vigilanza e della sicurezza delle persone e dei beni;

2) rendere chiari i compiti e le responsabilità dei soggetti pubblici e privati, evitando la confusione dei ruoli e riconoscendo alle attività in oggetto di essere parte del sistema nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica;

3) limitare i poteri discrezionali delle pubbliche autorità all'esercizio delle attività di vigilanza e di sicurezza in relazione ad ipotesi definite per motivate circostanze ed obiettivi;

4) creare momenti di confronto e di analisi (albo nazionale e conferenze periodiche) senza peraltro incorrere nella concertazione obbligatoria per evitare la lentezza del processo decisionale.

Per tali convergenti ragioni, la presente proposta di legge delinea un quadro normativo omogeneo caratterizzato in particolar modo:

1) dalla possibilità di esercitare liberamente le attività sull'intero territorio nazionale;

2) dalla possibilità di esercitare liberamente le attività in modo indistinto al servizio delle persone e dei beni;

3) dalla previsione di reali e congrui percorsi formativi ed addestrativi in modo particolarmente qualificato e scrupoloso;

4) dalla istituzione di una banca dati, tutelata al pari di quelle delle Forze di polizia, al fine di agevolare ogni incombenza;

5) dalla eliminazione di numerosi antiquati vincoli e limitazioni.

Onorevoli colleghi, si tratta in definitiva di ripensare il sistema privato della vigilanza e della sicurezza come un settore vitale ed importante della nostra società, ricco di competenze professionali da valorizzare adeguatamente e di valide capacità imprenditoriali, anch'esso posto a salvaguardia dei diritti fondamentali del cittadino.

PROGETTO DI LEGGE - N. 4904

 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni generali).

1. Chiunque può destinare guardie private alla vigilanza e alla sicurezza delle persone e dei beni.
2. L'esercizio delle attività di vigilanza e di sicurezza delle persone e dei beni può essere svolto in forma individuale o societaria.
3. Le attività di vigilanza e di sicurezza delle persone e dei beni sono subordinate alla vigilanza e alle prescrizioni delle autorità di pubblica sicurezza anche ai fini di eventuali servizi di polizia complementari, ma non sostitutivi, e sempre nei limiti del loro esercizio.
4. Le attività di vigilanza e di sicurezza delle persone e dei beni sono parte del sistema nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Art. 2.

(Guardia privata).

1. La guardia privata è la persona fisica preposta alla vigilanza e alla sicurezza delle persone e dei beni.
2. La qualifica di guardia privata è riconosciuta, con decreto, dal prefetto della provincia di residenza dell'interessato. Il riconoscimento ha validità sull'intero territorio nazionale.
3. La guardia privata deve possedere i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso per la qualifica di agente della Polizia di Stato.
4. Dopo il riconoscimento attuato ai sensi del comma 2, la guardia privata presta giuramento davanti al prefetto o ad un funzionario delegato con la stessa formula vigente per l'agente della Polizia di Stato. La guardia privata è ammessa all'esercizio delle attività solo dopo aver prestato giuramento.
5. In occasione del rilascio del decreto di riconoscimento, l'interessato deve comunicare i beni o le persone cui inizialmente presta la propria opera. Tale comunicazione è rinnovata ad ogni variazione. Nel caso di attività svolta nel territorio di più province la comunicazione deve essere effettuata solo al prefetto che ha provveduto al riconoscimento.
6. Non può essere attribuita la qualifica di guardia privata per ragioni attinenti alla sicurezza personale del richiedente, dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado e alla vigilanza dei beni del richiedente, dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado.
7. Il riconoscimento della qualifica di guardia privata comporta la possibilità di portare le armi in conformità al contenuto del decreto di riconoscimento del prefetto e senza alcun ulteriore onere documentale ed erariale.
8. Il riconoscimento della qualifica di guardia privata ha validità biennale. Il rinnovo è subordinato al mantenimento dei requisiti e all'aver svolto nel biennio precedente almeno quattrocento giorni lavorativi.

Art. 3.

(Istituto di vigilanza).

1. L'istituto di vigilanza è l'impresa avente come oggetto sociale, prevalente od esclusivo, la vigilanza e la sicurezza delle persone e dei beni.
2. L'esercizio dell'attività di istituto di vigilanza è subordinato alla concessione rilasciata, con validità sull'intero territorio nazionale, dal prefetto della provincia di ubicazione della sede legale. Il mantenimento della concessione è, altresì, subordinato alla circostanza che la società abbia non meno di quindici guardie private alle proprie dipendenze o quindici soci cooperatori direttamente impegnati nei servizi di vigilanza e di sicurezza, con esclusione dal computo dei lavoratori che hanno un rapporto di lavoro interinale o a tempo parziale. Entro dodici mesi non prorogabili dal rilascio della concessione, deve essere data comunicazione al prefetto del raggiungimento del livello di impiego previsto dal presente comma.
3. Nella domanda per il rilascio della concessione, oltre al possesso dei requisiti giuridici per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, devono essere indicate:

a) le generalità complete del richiedente della concessione, il quale deve essere anche il rappresentante legale dell'impresa;

b) la composizione societaria, con l'indicazione delle generalità complete di tutti i soci, nel caso di società di capitali, e degli amministratori od institori, nel caso di società cooperative;

c) la descrizione delle strutture e dei mezzi tecnici disponibili;

d) la sede legale e la sede o le sedi operative;

e) le garanzie economiche e finanziarie in relazione al progetto imprenditoriale presentato.

4. Il rilascio della concessione è vincolato al previo versamento alla Cassa depositi e prestiti di una cauzione, stabilita dal prefetto, a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti alla osservanza delle prescrizioni della concessione e al corretto svolgimento della attività di impresa. In caso di violazione delle prescrizioni o del mancato corretto svolgimento della attività di impresa, con proprio atto il prefetto dispone la devoluzione, in tutto o in parte, della cauzione al bilancio dello Stato, imponendo al contempo la reintegrazione della stessa entro un termine congruo e mai superiore a tre mesi.
5. Lo svincolo e la restituzione della cauzione di cui al comma 4 non possono essere ordinati dal prefetto se non quando, decorsi almeno tre anni dalla cessazione dell'esercizio dell'attività, il concessionario abbia responsabilmente dichiarato di non avere obbligazioni da adempiere.
6. La concessione è revocata di ufficio quando la società ha meno di quindici guardie private alle proprie dipendenze o meno di quindici soci cooperatori direttamente impegnati nei servizi di vigilanza e di sicurezza, con esclusione dal computo dei lavoratori che hanno un rapporto di lavoro interinale o a tempo parziale.
7. La guardia privata in servizio presso un istituto di vigilanza non è soggetta al rinnovo biennale della qualifica fino a quando permane il rapporto di lavoro subordinato o la qualità di socio cooperatore direttamente impegnato nei servizi di istituto.
8. Nell'istituto di vigilanza, le guardie private sono suddivise in una o più delle seguenti qualifiche: guardia privata, vice capo gruppo, capo gruppo, vice comandante e comandante.
9. L'istituto di vigilanza deve comunicare i beni o le persone cui presta la propria opera. Questa comunicazione è rinnovata ad ogni variazione. Nel caso di attività svolta nel territorio di più province la comunicazione deve essere effettuata solo al prefetto che ha provveduto al rilascio della concessione.
10. Le assunzioni di tutto il personale dell'istituto di vigilanza sono nominative.

Art. 4.

(Tesserino di riconoscimento).

1. Con decreto del Ministro dell'interno è approvato il tesserino di riconoscimento, rilasciato dal prefetto, con fotografia in uniforme, in cui sono riportati gli estremi personali della guardia privata ed annotati gli estremi del decreto di riconoscimento e la indicazione della attività in forma individuale o in una società.

Art. 5.

(Uniformi, distintivi e armi).


1. La guardia privata veste l'uniforme o porta il distintivo, secondo i modelli approvati dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro della difesa.
2. I modelli di cui al comma 1 sono unici per l'intero territorio nazionale e comprendono anche i segni distintivi delle singole qualifiche. Il prefetto autorizza l'inserimento in modo appropriato e distinto del marchio d'impresa.
3. La guardia privata non ha l'obbligo di indossare l'uniforme e di portare il distintivo a meno che ciò non sia richiesto dal tipo di servizio o dalle direttive ricevute.
4. Il Ministro dell'interno individua l'armamento personale utilizzabile dalla guardia privata in ragione dell'impiego.


Art. 6.

(Formazione ed aggiornamento

professionali).


1. La guardia privata deve esercitarsi, almeno una volta ogni anno, in un poligono di tiro delle Forze di polizia o delle Forze armate, utilizzando le armi in dotazione od analoghi modelli.
2. La guardia privata in servizio per conto di un istituto di vigilanza deve svolgere, ogni cinque anni, un corso retribuito di qualificazione professionale al fine di aggiornare le conoscenze, di svolgere prove tecniche e di difesa personale e di effettuare prove psico-attitudinali. I dipendenti inidonei sono assegnati, ove possibile, ad altre mansioni.
3. I poligoni di tiro e le scuole delle Forze di polizia e delle Forze armate predispongono, a titolo oneroso, le esercitazioni, i corsi formativi ed addestrativi. Alla conclusione dei corsi e delle esercitazioni al poligono di tiro sono redatte le note di valutazione con relativo punteggio.


Art. 7.

(Banca dati e vigilanza).


1. E' istituita la banca dati delle guardie private e degli istituti di vigilanza, comprendente ogni notizia attinente ai provvedimenti di riconoscimento e di concessione, le eventuali prescrizioni ed ogni variazione intervenuta.
2. La banca dati ha sede presso il Ministero dell'interno ed è consultabile con le stesse procedure adottate per gli archivi informatici delle Forze di polizia.
3. Il prefetto, avvalendosi anche delle Forze di polizia, vigila sul corretto svolgimento delle attività delle guardie private e degli istituti di vigilanza e sul mantenimento dei requisiti e tiene costantemente aggiornata la banca dati con particolare riferimento all'impiego, alla formazione e all'addestramento delle guardie private. In relazione alla gravità dei fatti riscontrati procede alle sospensioni e alle revoche.
4. Il questore ha il potere disciplinare sulle guardie private con la facoltà di sospenderle immediatamente e ritirare le armi in loro possesso, salvo il provvedimento di revoca da parte del prefetto. Il questore può proporre al prefetto l'adozione di sanzioni nei confronti degli istituti di vigilanza.
5. Ai fini della presente legge, i provvedimenti adottati dal prefetto sono definitivi.


Art. 8.

(Albo nazionale e conferenze).


1. Presso il Ministero dell'interno è tenuto e costantemente aggiornato, in relazione anche delle risultanze della banca dati, l'albo nazionale unico degli istituti di vigilanza.
2. Fanno parte dell'albo nazionale tutti gli istituti di vigilanza in regola con le disposizioni della presente legge.
3. Almeno ogni tre anni deve essere convocata la conferenza nazionale dell'albo nazionale, a cui possono partecipare tutti i titolari degli istituti di vigilanza, al fine di discutere i problemi di comune interesse.
4. Sugli stessi temi, per quanto di competenza, il Ministro dell'interno o il prefetto convocano apposite riunioni, anche a richiesta degli interessati, con la partecipazione dei rappresentati dell'albo nazionale e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle guardie private.


Art. 9.

(Sicurezza e salute

sui luoghi di lavoro).


1. Gli istituti di vigilanza sono tra i soggetti destinatari della previsione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
2. Prima dell'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, il Ministro dell'interno sente la conferenza dell'albo nazionale e le organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative delle guardie private provvedendo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 10.

(Regolamento ed abrogazioni).


1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta il relativo regolamento di attuazione che deve prevedere, tra l'altro, i necessari termini transitori di adeguamento.
2. Sono abrogati:

a) gli articoli 133, 138 e 141 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) gli articoli 134, 136 e 137 del citato testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, limitatamente a quanto concerne la prestazione di opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari;

c) il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1914, n. 563;

d) il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508;

e) il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526;
f) gli articoli 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 e 256 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

g) gli articoli 257 e 258 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, limitatamente a quanto concerne gli istituti di vigilanza.

Art. 11.

(Entrata in vigore).


1. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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