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Errore e inganno nell’investigazione

Francesco Sidoti

Prima stesura, assolutamente provvisoria e interlocutoria. La versione definitiva sarà pubblicata nel volume F. Sidoti - F. Donato (a cura di), Investigazione pubblica e privata nel giusto processo, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli 2000.

 Premessa

Il prototipo dell'investigazione, p. 3

Inquisitions e investigations, p. 4

Dall’Oculus Dei al Private Eye, p. 6

Autoinganno e lupi normativi, p. 8

L’inganno e l’errore in una situazione di incertezza, p. 10

L’investigazione alla sbarra, p. 12

Il paradiso degli investigatori, p. 15

Italia: una <<sfiducia profonda>>, p. 17

Espana va bien, p. 19

 

 

Premessa

 

 

    Nell’organizzare questo convegno avevo previsto che fossero presenti sia l’on. Marco Boato sia un rappresentante del Garante sulla privacy. Per varie ragioni, non è stato possibile assicurare la presenza né del professor De Siervo né dell’on. Boato, che riscuotono la simpatia e la stima di molti di noi e che avrebbero potuto illuminare vari aspetti di problemi fondamentali.

   La loro assenza lascia un poco sguarnito il campo del garantismo, della difesa della privacy, e della riorganizzazione del sistema giuridico sulla base di alcuni principi appassionatamente discussi nel corso di questi anni. Anche per la loro assenza curverò la mia argomentazione in maniera da accentuare determinati aspetti, pur sapendo che se loro fossero stati presenti, questi aspetti sarebbero stati illuminati con vigore e maestria ben maggiori.

   In particolare, metterò in rilievo alcuni problemi che disegnano il perimetro dell’investigazione dentro un ambito più ristretto ma non per questo meno importante, e che ci spingono a sottolineare l’importanza delle tematiche confinanti con l'investigazione vera e propria, a cominciare dalla difesa di una cultura della legalità correttamente intesa e predicata. In fondo, insegno in una Facoltà di Scienze della Formazione, dopo avere coabitato per quindici anni fra giuristi, spesso afflitti da un legalismo tanto formale quanto ipocrita. Vari osservatori temono come la peste una prosopopea dell'investigazione sedicente asettica e professionale, in realtà arrogante e faziosa, alleata con il peggiore formalismo dei giuristi. Non è una fissazione soltanto mia. Spiegherò anche perché qualche conto in sospeso, almeno di principio e di metodo, con le insufficienze del sistema della giustizia, a volte sembra che ce l’abbiano più o meno tutti. A cominciare da quei magistrati che si lamentano vivacemente della inadeguatezza complessiva, fino ai molti che rimangono in qualche modo vittima di un <<errore giudiziario>>. Ferdinando Imposimato ha commentato da par suo il risultato di una ricerca per certi versi allucinante: dall'inizio della Repubblica oltre 4.000.000 di italiani sono stati indebitamente coinvolti nel vortice della giustizia. Parliamo di errori documentati e accertati. Ai quali bisogna aggiungere gli errori non documentati o non documentabili. E’ un conteggio vecchio di qualche anno; adesso siamo a circa cinque milioni. Dal 1992 al 1997 lo Stato italiano ha risarcito 3.224 persone che sono state prosciolte dopo aver sofferto una custodia cautelare: più di una al giorno. Parallelo a questo dato c’è quello sui reati impuniti; oltre il 95 per cento nel caso dei furti.

    Partirò da alcune premesse etimologiche, concettuali, metodologiche, per poi arrivare al punto: la dimensione dell’errore e dell’inganno non è mai stata vasta e incombente come adesso. Soprattutto nel campo dell’investigazione. Dunque, lascerò delineare ad altri (in proposito molto più competenti di me) il compito dell'investigazione contro l'errore e l'inganno; mi limiterò a parlare della dimensione dell'errore e dell'inganno dentro l'investigazione

 

 

Il prototipo dell'investigazione

 

   In termini storico-culturali, il più classico e potente prototipo dell'investigazione è il mito di Edipo, com'è stato raccontato da Sofocle nell'Edipo Re. Non per niente, dalla Poetica di Aristotele in poi, l'Edipo Re è ritenuta l'opera perfetta e più ammirevole in tutta intera la drammaturgia antica. Se il teatro greco viene a ragione definito il palcoscenico in miniatura dello spirito del mondo, Edipo è il protagonista più mitico e archetipico dello spirito del mondo.

    In numerosi passi delle Mille e una notte o delle Favole esopiche o della Bibbia ci sono tecniche e circostanze che oggi definiremmo di tipo investigativo (ad esempio, Daniele che smaschera i sacerdoti impostori nel tempio del Dio Bel, è un ottimo investigatore, armato di una tecnologia rudimentale, ma efficacissima). Tuttavia Sofocle è da questo punto di vista assai superiore all'aneddotica di ogni testo  sapienziale, ed è veramente moderno ed occidentale nel senso proprio dei termini: Edipo indaga sull'assassinio di Laio; interroga la vedova, i testimoni, le varie persone informate dei fatti, vaglia attentamente e criticamente gli indizi. Con metodo, fiuto e pazienza, scopre infine il colpevole. Un insospettabile, indubbiamente - altro che Whodonuit: sé stesso. A forza di cercare la verità, Edipo scopre di avere ucciso il padre e sposato la madre; una verità orrenda e insopportabile: il protagonista voleva sapere troppo, vedere troppo, finisce cieco, disperato,  schiacciato non consolato dalla percezione di una sventura universale che unisce tutte le sventure individuali.

     A confronto, i vari esempi di arguzia aneddotica della letteratura classica impallidiscono: in Edipo Re è iperbolica la percezione di una scelleratezza insondabile, sottratta ad una fondazione o ad una razionalizzazione, priva di giustificazione teologica o materialistica, affondata non nella storia ma nella preistoria, indescrivibile in termini metaforici o allegorici,  ma esclusivamente e pienamente tragici. Ancora Sofocle, nell'Antigone, affidandosi al coro, insiste su questo tema in maniera avvincente: <<Molte cose sono tremende, ma di tutte la più terribile è l'uomo…Le specie degli uccelli cattura, e le stirpi delle bestie selvatiche e quelle viventi nel mare salato, avvolgendole tra maglie di reti annodate. Fraudolento l'uomo…Capisce, inventa, ha sulle tecniche un dominio imprevedibile, e ora al bene, ora al male, serpeggiando volge…>>.

   Bene e male, forza e frode, innocenza e colpa, caso e necessità, sono compresenti e si confondono nel prototipo. Chi non lo sa, non sa niente del suo punto di partenza, ed è condannato presto o tardi a ritornarci, scoprendo alla fine spiacevolmente che, quel luogo sconosciuto (prafrasando Eliot), è quello dove ha sempre vissuto e da dove ha cominciato[1].

 

 

 

 

Inquisitions e investigations

 

    Se è vero che spesso esistono enormi differenze storiche tra le nazioni, con enormi conseguenze politiche e sociali, allora queste conseguenze saranno riscontrabili anche nel campo dell’investigazione. C’è in proposito oggi una netta differenza tra paesi anglosassoni e paesi latini, che corrisponde ad una netta differenza esistente tra la cultura anglosassone e quella latina.

   Nel linguaggio comune gli anglosassoni ancora oggi parlano delle secretive inquisitions come una caratteristica del sistema penale di paesi come la Francia o l’Italia, condizionati dalla pre-Revolutionary tradition, ben distinta dal British-American juri system[2]. In breve: la tradizione latina sarebbe ancora caratterizzata da sistemi di indagine che risentono della tradizione dell’inquisizione, mentre la tradizione anglosassone è caratterizzata dal rifiuto di quella tradizione. E’ ovviamente uno stereotipo, una sommaria semplificazione, ma nasce da solide ragioni e resiste nel tempo perché coglie in effetti una differenza, per quanto in maniera sommaria. Tanto è vero che in Italia si distingue tra sistema accusatorio e sistema inquisitorio, e con riferimento a queste espressioni sono state distinte due epoche della giustizia penale nel nostro paese.

    Vero è che l’uso della contrapposizione inquisitorio/accusatorio è in gran parte retorica, ma il problema esiste. Negli Stati Uniti il termine inquisitorial è stato usato frequentemente dalla Corte suprema federale come tipo ideale che riassume tutto quello che il sistema americano non è, a cominciare ovviamente dall’estorsione delle confessioni, esemplificazione massima del sistema della tortura, che a sua volta era esemplificazione massima del potere inquisitoriale, inteso come il più intollerabile abuso del potere politico nei confronti dei cittadini. Tutta la migliore esperienza americana, sin dalle origini, è uno spasmodico tentativo di ampliare le frontiere della libertà, e attraversa un percorso tormentato (non privo di tentennamenti e contraddizioni), ma che infine si consolida ed ha un livello elevatissimo di consapevolezza e di orgoglio. Già nell’epoca coloniale c’è una differenza enorme rispetto al Vecchio Mondo: in dodici delle tredici colonie c’è un incisivo riconoscimento del diritto alla difesa; nel 1791 il Bill of Rights, VI Emendamento, applica a questo campo specifico un principio di carattere generale che noi oggi riteniamo tipico e distintivo non soltanto della cultura anglosassone, ma di tutta intera la civiltà umana: il primo diritto dell’uomo è la protezione dagli abusi dello Stato. Il modello processuale americano si autodefinisce come adversay; e inquisitorial è sinonimo di non-adversary.

     In Italia, Giuliano Vassalli, che fu tra gli autori della riforma del sistema penale, propose all'epoca addirittura l’eliminazione del termine accusatorio dalla legge–delega, perché <<è meglio dire le cose come stanno, quali sono i principi ai quali vogliamo uniformare il codice, senza continuare ad usare un termine così deviante e così improprio, che serve semplicemente a dire che bisogna spostare il più possibile, e questo fortunatamente il progetto lo fa, il baricentro dalla fase preliminare e istruttoria alla fase del giudizio>>. Anche altri illustri giuristi sottolinearono subito che il nuovo processo penale era di tipo misto; e altri ancora tra i padri della legge, negli infuocati dibattiti parlamentari di quel periodo vollero distinguersi proprio dalla tradizione americana, sostenendo che <<alle spalle di quei processi, vi è lo sceriffo, vi è il capestro lanciato sul ramo di un albero, c’è il Far West e c’è la fanciulla del West! Ma in ogni caso tutto questo non è praticabile nel nostro Paese>>[3].

   Come gli europei vedono gli americani attraverso stereotipi, così gli americani vedono gli europei attraverso stereotipi - spesso del tutto opposti. Alcuni di noi guardano al sistema giuridico americano, e temono il Far West; alcuni americani guardano il sistema giuridico europeo e pensano al Grande Inquisitore di Dostoevskij (1879), facilmente per loro immaginabile nei panni del Grande Inquisitore di El Greco (1612), che comodamente possono guardare occhi negli occhi, anzi, occhialini, dentro il Metropolitan Museum di New York. Dove gli americani lo tengono come rappresentazione della summa di tutto quello che hanno strenuamente rifiutato, quando sono scappati dal Vecchio Mondo e hanno deciso di costruirsene uno nuovo.   

      Il Grande Inquisitore di El Greco è simbolo di un percorso storico e personale: l'autore più segnatamente ascetico del virtuosismo secentesco chiude la sua ricerca spasmodica di Dio velando le proprie finestre, smaterializzando la realtà, surclassando il senso rinascimentale della misura e delle proporzioni e diventando il grande rappresentante del manierismo europeo. L'Inquisizione al suo culmine è una dismisura, una diversione dal razionalismo rinascimentale, e ci guarda con gli occhi, anzi, con gli occhialini, del Grande Inquisitore, pronti presto a sfumare nei contrasti taglienti, ovviamente laici e borghesi, ma non meno inquietanti di Daumier.

    Che il nostro attuale processo si voglia definire inquisitorio o accusatorio o misto o altro ancora, di fatto certamente i sostenitori delle varie tesi hanno comunque rilevato che tra sistema processuale italiano e sistema processuale americano esiste ancora una innegabile differenza.

 

Dall’Oculus Dei al Private Eye

 

    Quando nella tradizione anglosassone l’investigatore viene definito con l’espressione private eye, ci si riallaccia inconsapevolmente ad una cultura comune ad anglosassoni e latini: la secolarizzazione e l’antropomorfizzazione del principio teologico che vuole l’onniscienza e l’onnipresenza di Dio, che sempre <<ti vede>>. Il legislatore, questo Dio della politica laica, viene definito oculus ex multis oculis, come dice Marsilio da Padova quando per primo cerca nel quattordicesimo secolo le basi razionali del potere legislativo. Il percorso, da Edipo accecato all'occhio di Dio, quindi all'occhio politico e infine all'occhio privato dell'investigatore, è complesso e tortuoso, ma chiaro nelle sue linee essenziali.

    L'apprezzamento dell'attività investigativa privata non poteva culminare che nelle società anglosassoni, dominate da un valutazione positiva della privacy (termine che da solo contiene un mondo culturale, tanto è vero che non esiste nelle altre lingue, ed è quasi intraducibile) e da una parallela diffidenza congenita nei confronti del governo, visto come a necessary evil[4], completamente all'opposto dunque di quella tradizione europea continentale che ravvisava nello Stato il culmine di ogni razionalità pubblica, versione laica del provvidenzialismo divino, come si ricava da molteplici indizi, a cominciare da quelli etimologici, fra i quali campeggia l'Etat Providence della tradizione francese.   

     L'apprezzamento positivo dell'attività investigativa privata è nella cultura anglosassone la conseguenza finale di premesse costituzionali superiori, tra le quali giganteggia il principio jeffersoniano: <<that government is best which governs least>>. Anche l'impostazione adversary del processo penale non è che un'altra conseguenza della filosofia generale: l'ambito privato è il bene primario da tutelare e il governo è un necessary evil; dunque nessun credito speciale sia riconosciuto ai rappresentanti del governo che vestono i panni dell'accusa.

      Nella struttura del processo penale, questo tema è palpabile ad ogni passo. Il punto relativo all'applicazione delle exclusionary rules, nei casi di un abuso perpetrato al fine di raccogliere un determinato elemento probatorio è  da questo punto di vista esemplare: le sanzioni previste dalle exclusionary rules vengono applicate soltanto all'abuso riscontrato nell'attività della pubblica accusa, mentre l'abuso del difensore privato è sanzionabile soltanto sul piano delle responsabilità penali, ma non sul piano della rilevanza processuale, per la quale eccelle il principio male captum bene retentum.

   Insomma, la qualificazione dell'attività investigativa privata è ancorata negli Stati Uniti ad una cultura molto diversa da quella ispirata alla tradizione europeo-continentale. Come appare evidente se si osserva quella letteratura popolare nella quale si rispecchia la percezione più diffusa della giustizia. Gramsci per primo aveva ragionato acutamente sulla raffigurazione fantastica dei rappresentanti dell'autorità costituita; Sciascia, nel redigere una breve storia del romanzo poliziesco (riferendosi in particolare a Maigret, ma con un ragionamento di carattere generale), mette in rilievo che la preferenza degli autori francesi per il poliziotto pubblico invece che per l'investigatore privato è <<segno di un diverso rapporto tra cittadino e istituzioni>>[5].

     Infatti, Jules Maigret, ispettore della Police Judiciaire, è un solido anche se sensibile rappresentante del potere costituito; ben diverso e quasi all'opposto di Sam Spade, che, nella celebre opera prima di John Huston, ebbe tre nomine per gli Oscar. Il classico modello di investigatore all'americana, nei romanzi di Hammett e Chandler, è un cavaliere puro e duro, votato alla difesa di innocenti, sbandati, dark ladies. L’investigatore privato è una specie di Donchisciotte rassegnato al fallimento, più romanticamente in Chandler, più scetticamente in Hammett, ma sempre destinato al fallimento. E' cruciale la differenza nel rapporto con i poteri costituiti: da Red Harvest a The Big Sleep, Chandler e Hammett ci hanno consegnato un ritratto della società americana in cui campeggiano poliziotti, politici, magistrati variamente dominati dal denaro, dalla corruzione, dall’illegalità. Era un' immagine sicuramente artificiosa, ideologica, pre-rooseveltiana  dell’America; eppure coronata da un grande successo <<di critica e di pubblico>>. Contrapposto è il caso del successo <<di critica e di pubblico>> toccato a Maigret - qui infatti è proprio il contrario; le istituzioni sono rassicuranti e la società è marcia: quel nido di vipere che poi vedremo ritornare tante volte, da Clouzot a Chabrol.

 

Autoinganno e lupi normativi

 

   Dal punto di vista della Philosophie des Lumieres, errore e inganno sono i due poli estremi della meconnaissance: rappresentano un difetto o una forzatura della razionalità. Ma se, con Dilthey, riconosciamo che <<non tutto ciò che è reale è razionale>>, allora <<tutto ciò che è reale è irrazionale?>>, o peggio ancora: <<tutto ciò che è irrazionale è reale?>>.

    Anche su questo tema è centrale la traduzione laica del principio teologico sulla onniscienza e onnipresenza di Dio. Infatti, la riflessione dei teologi sulla materia è stata particolarmente accorta, spesso per difendersi dalle velleità fondamentaliste dei fanatici. Il contrario dell’occhio di Dio è la nera oscurità dei disegni del Maligno; ma oltre gli intrighi del Maligno, c’è una oscurità che ci costruiamo da soli?

    Il tema è evidentemente condizionato dal linguaggio metafisico ancora nel primo pensiero riconosciuto come laico. Onnipotenza teologicamente intesa e onnipotenza antropologicamente intesa si mescolano nella prima Meditazione, che si apre con l’ipotesi di un Dio ingannatore: <<come posso sapere che Dio non ha fatto sì che io mi inganni tutte le volte che sommo due e tre? >>[6]. Cartesio introduce il dubbio metafisico e l’ipotesi di un angelus malus, ma se ne sbarazza rapidamente. Allontanandosi dalla migliore tradizione cristiana precedente, quella che va dai tomisti a Suarez[7], Cartesio non prende lezioni sui limiti della ragione. Parte dal massimo del dubbio per arrivare al minimo; una strada che il pensiero teologico invece percorreva in senso inverso: dalle certezze ai dubbi.

    Esemplare Rosmini, che salta ogni Medioevo inquisitorio e si riallaccia agli autori classici. Egli parte dal retore Vittorino nell'antica Roma, il quale sosteneva che l’oscurità può nascere vel rei magnitudine, vel doctoris imperitia, vel audientis duritia. Su questa base Rosmini distingue una oscurità o della materia in sé, o in chi la produce, o in chi la osserva. Simmetricamente, chi è oscuro può essere tale <<o per imperizia, o per negligenza, o per malizia, o per un fine lodevole>> e chi ritiene di essere di fronte a qualcosa di oscuro, può essere afflitto <<da pochezza di scienza o da pochezza di intelligenza>> che possono portare alla <<colpa di vana presunzione e di temerarietà di giudizio>>[8].

   Il tema generale dell’autoinganno è stato trattato infinite volte, sia sul piano dell’individuo sia sul piano un’analisi del collettivo. Sul piano individuale Pascal dice incisivamente che gli esseri umani dovrebbero stare attenti dire quello che non pensano, perché spesso si finisce per credere a quello che si dice. Pareto applica ragionamenti di questo tipo all’analisi della storia e delle grandi masse; per certi versi il suo Trattato è un monumentale commento al celebre detto: <<gli esseri umani passano la vita a costruire trappole per gli altri, ma più frequentemente cadono in quelle che hanno costruito da se stessi>>.

      Il pensiero occidentale sin dalle origini aveva dato largo spazio all’inganno come categoria non soltanto esistente nella pratica, ma spesso addirittura necessaria per ragioni squisitamente morali. Platone nella Repubblica raccomanda spudoratamente l'inganno: <<I capi della Città dovranno far uso frequente della menzogna e dell'inganno, a vantaggio dei loro sudditi. Menzogna e inganno dovranno essere considerati utili alla stessa stregua delle medicine>>. Ma Platone apparirà di gran lunga semplicistico a confronto con la capacità successiva di affinare l'argomento.

     Dopo Machiavelli, si fa presto a dire inganno, ma quante specie di inganno sono possibili! Già Grozio, proprio mentre vuole legittimare l’uso costante della verità, legittima l’inganno (nei confronti dei bambini, degli stolti, dei terzi non implicati nella comunicazione); e il tema diventa ricorrente in tutta la riflessione successiva, sino ad arrivare ai vertici dei moralisti francesi del Seicento, a cominciare ovviamente da La Rochefoucauld.

    Tra tutti, mi pare che in Jaspers la trattazione della materia sia garantita dalla più solida fondazione logico-epistemologica. Egli analizza l'ideologia come <<autoinganno a scopo di giustificazione, occultamento, evasione>>[9], e inserisce magistralmente il problema della conoscenza umana dentro il perimetro dell’autoinganno, della onnipresenza dell’errore e dell’analisi descrittiva di una psicopatologia sconfinata. Sono temi sui quali esistono biblioteche intere; con trattazioni premiate anche dai Nobel, come quella di Simon[10]: gli esseri umani non soltanto vedono una piccola parte della realtà, ma tendono ad attribuire una straordinaria importanza a quella piccola parte che vedono.

   In una letteratura sterminata, mi ha colpito una nota a piè di pagina , in un libro interessante. Coniugando la massima hobbesiana sull’homo homini lupus con la favola esopica sul lupo e l’agnello (Superior stabat lupus….), gli autori asseriscono che noi, sì, siamo lupi, ma lupi normativi[11]. Il lupo di Esopo preferisce mentire anche se non ne ha bisogno: cerca una giustificazione (<<mi intorbidi l’acqua>>), pur potendo tranquillamente fare quel che gli pare e piace.

    E’ una metafora suggestiva e che consente infinite variazioni. L’errore e l’inganno sono due dimensioni pervasive, come in molti hanno sottolineato da Jaspers a Simon. Ma sono anche dimensioni disperate: la personale umanità di ognuno convive con il lupo che è in lui[12] e che di tanto in tanto resuscita – ospite permanente per quanto indesiderato . Per combattere e vincere la nostra umanità, spesso non esitiamo ad ingannarla.

 

 

 

 

 

 

 

L’inganno e l’errore in una situazione di incertezza

 

      L’errore e l’inganno sono due dimensioni pervasive della condizione umana, ma questa costante antropologica può esprimersi ed esaltarsi più in determinate situazioni che in altre. Ad esempio, molte tipologie di errore e di inganno sono scusate in una letteratura vastissima.

     In ogni tipologia di inganno si presuppone che una delle due parti del rapporto è in malafede. Ma, al di là di questo schema semplice, c’è un territorio pieno di sorprese.

Il malinteso [13], ad esempio, può essere visto sotto una molteplicità di profili. Nel Malinteso beninteso, uno dei due fa credere all’altro di essere caduto nell’inganno, anche se sa benissimo come stanno veramente le cose (pare che accada spesso nei matrimoni); nel Malinteso reciprocamente beninteso, tutti e due fanno credere all’altro di essere caduti nell’inganno, anche se entrambi sono perfettamente consapevoli della finzione (è il caso classico delle schermaglie diplomatiche). Celeberrime nel mondo anglosassone le bugie pietose, le white lies, che non sono soltanto le bugie razziste dei bianchi[14], ma le bugie che servono a salvare la faccia, oppure a salvaguardare una terza persona o addirittura la stessa vittima o un altro sistema di regole. O che addirittura servono soltanto per allargare o per ridurre o per rendere più sapida l’interazione.

     Nel contesto investigativo, una importante sottolineatura dell’inganno buono, si ritrova esplicitamente nelle citazioni dei maestri della cultura giuridica: <<Una certa dose di inganno, che si potrebbe definire buono (poiché non attenta alla libertà altrui), costituisce il presupposto e si potrebbe definire  'il sale' dell'investigazione e della ricerca. Se un carabiniere dovesse infiltrarsi in divisa in un ambiente dove sta cercando spacciatori di droga, evidentemente non otterrebbe alcun risultato (maggiori probabilità avrà, travestendosi come un possibile cliente). Del pari, quando un investigatore privato deve ricercare eventuali possibili testimoni di un fatto, ovvero acquisire da questi le prime informative per sapere se e che cosa effettivamente potrebbero riferire, avrà poche possibilità di ottenere risultati, se si qualificherà subito…Non ammettendo ciò, si finirebbe chiaramente per negare la possibilità stessa di un'utile investigazione>> [15].

    Ciò premesso, occorre aggiungere subito che l’errore e l’inganno in una situazione di incertezza diventano un mezzo di sopravvivenza e una pratica dominante. La situazione italiana può essere definita sotto molti profili come caratterizzata in maniera estrema dall’incertezza: l’instabilità politica è strettamente connessa all’instabilità normativa; tutte e due confluiscono nel tracollo della cultura della legalità. <<L’impredittibilità dell’esito del giudizio nel merito, è, poi, un dato di esperienza ormai assolutamente pacifico. E’ certo che, nella prassi, non esiste più un canone “logico-giuridico” per stabilire se e quando le prove raccolte siano “sufficienti per condannare”, o, viceversa, debbano ritenersi insufficienti allo scopo. Neppure è possibile, di fatto, apprezzare in termini significativi, traducibili in concrete massime di esperienza, il diverso livello di “sufficienza” e gravità degli indizi (o delle prove) necessarie per richiedere il rinvio a giudizio, o per richiedere un provvedimento cautelare, o, infine, per affermare la colpevolezza dell’imputato…Il cittadino avverte con sempre maggiore grado di allarme la “incertezza” del risultato di qualunque processo: sempre più consapevole che non basta “aver ragione”, e neppure basta saperla far valere, ma, più che mai, è indispensabile “trovar chi l’intenda” (rectius: chi sia disposto ad intenderla)>>[16].

    E’ una situazione a tutti nota, e sulla quale voglio ritornare soltanto per sottolineare un punto: da più parti, anche alla luce delle più recenti innovazioni legislative, si sottolinea <<l’esigenza di varare la disciplina delle investigazioni difensive si fa indilazionabile, al fine di proporre al giudice, sin dalla prima decisione di merito, un contributo significativo in chiave dialettica>>[17]. Ma, per quanto sacrosanta e indilazionabile, questa attesa della disciplina delle investigazioni difensive rischia di essere un’attesa destinata ad un’altra delusione, se non è consapevole sin dall’inizio della speciale pervasività dell’errore e dell’inganno in una situazione di incertezza.

    L'investigazione, metodologicamente fondata sui principi comuni a tutte le scienze, è la proiezione di una forma ordinatrice su una realtà intrinsecamente poliedrica, caotica ed enigmatica. Il risultato dell'attività investigativa non è la riproduzione del mondo esterno che noi infine rispecchiamo e possediamo, quanto piuttosto il risultato dell'interazione di questo mondo esterno con il nostro mondo interno di evidenze originarie, acculturate e proiettate come forme ordinatrici sulla baraonda della materialità esistenziale, per scopi pratici.

     In una gnoseologia che vuole differenziarsi da una impostazione pervicacemente metafisica, il mondo, quando appare logico, è logico perché noi lo abbiamo ordinato logicamente. Ovviamente, non è definitiva e assoluta neanche la verità delle proposizioni relative a dati di fatto documentati: la grande debacle dell'investigazione scientisticamente intesa negli anni novanta in Italia è la perizia balistica del caso Marta Russo (con le sue tante verità, tutte scientificamente motivate, ben più significative delle discordanze nei ricordi dei testimoni; rinvio alle osservazioni contenute nella requisitoria del pubblico ministero Lasperanza e alle dettagliate motivazioni della monumentale sentenza: sono state per me una lettura affascinante e convincente) e negli Stati Uniti la perizia ematologica sul caso O. J. Simpson[18]. Nel suo memoriale, l’avvocato di Simpson, che viene ritenuto colpevole dalla stragrande maggioranza degli americani, inclusi i giudici del tribunale civile, ha scritto che l’unica cosa importante per lui era dimostrare che le prove raccolte dalla polizia erano manipolate e che sulla base di prove forzate o manipolate non si poteva condannare – indipendentemente dal fatto che quell’uomo fosse colpevole o innocente. Un ragionamento che ripugna al senso comune.  

L’investigazione alla sbarra

 

     Dopo l'eclissi del mondo classico e la traduzione delle tematiche classiche nel linguaggio della cristianità, l’archetipo dell’investigazione viene per molti secoli declinato in un senso decisamente metafisico, e poi secolarizzato. Nel processo di secolarizzazione la legge diventa, insieme al legislatore, un Dio, ma i ministri di questo Dio sono decisamente di carne umana.

   Nelle pagine in cui Voltaire si fa straordinario campione dell’esempio inglese e campione del partito inglese nell’Europa continentale, diceva ripetutamente che gli inglesi erano di gran lunga superiori agli europei perché avevano messo la legge al posto del sovrano. Cito a memoria: <<Gli inglesi hanno sostituito il sovrano facendo diventare la legge sovrana>>. Il percorso storico è però assai accidentato, sin dall’inizio, perché ad esempio in molti vedono il rischio di un nuovo dispotismo in questa nuova sovranità. In Shakespeare il mondo borghese (che si sostituisce al mondo cavalleresco, per molti versi visto con la stessa struggente malinconia di Cervantes) è già pienamente un mondo di giudici e di avvocati, e non è un bel mondo. Due terzi delle sue opere hanno scene di tribunale e spesso in un modo o nell'altro ritorna sulla giustizia e sui giuristi. E' un classico repertorio di citazioni, spesso interpretabili in molti modi. Ad esempio, è stato interpretato in un modo, e anche nel suo esatto contrario, l'ambizioso programma di Dick il macellaio nell'Enrico VI, parte seconda, 4.2.78: <<The first thing we do, let's kill all the lawyers>>. Alcuni dicono che voglia dire una cosa; altri il suo opposto. A partire dal diciassettesimo secolo, ci si sono esercitati sopra i lawyers più gloriosi della cultura giuridica anglosassone; innanzitutto, nel suo libro capitale in questa bibliografia specializzata[19], il chief justice Lord John Campbell nel 1859.

   Negli Stati Uniti culmina il processo di affermazione della sovranità della legge, che diventa innanzitutto un risultato processuale. La legge è al di sopra di tutto, ma il risultato processuale è fine e non mezzo. Dunque l’investigazione diventa centralissima: serve a garantire il migliore risultato processuale. Negli Stati Uniti[20], nel processo penale, le parti sono libere di scambiarsi ogni genere di colpi bassi, allo scopo di raggiungere la verità. Da questo punto di vista, l’investigazione pubblica come l’investigazione privata sono su un piano di perfetta parità. Ma ciò non vuol dire che tutto sia permesso: la discriminante fondamentale riguarda lo scopo buono; altrimenti, anche la semplice misleading conduct viene sanzionata con estrema severità.

   Il problema dell’accountability, negli Stati Uniti, che sono il paradiso dei lawyer farabutti, si pone in stretta connessione con i principi della partisanship (per la quale la vittoria del cliente è la stella polare della professionalità). La non-accountability  esclude responsabilità civili e penali dell’avvocato[21], ma non lo mette al di sopra della legge. Piuttosto mette avvocato e investigatore all’interno dei rigidi Standards deontologici dell’American Bar Association e di una legge penale che è tra le più inflessibili del mondo: l’avvocato non può <<engage in conduct involving dishonesty, fraud, deceipt or misrepresentation>>. Quando questi comportamenti configurano un’ unprofessional conduct, scattano le sanzioni, che in America sono esemplari.

    L’investigazione è dunque centrale, anzi obbligata, ma all’interno di regole. Tra i doveri dell’avvocato c’è appunto la conduzione di una tempestiva investigation

l’ordinamento federale prevede che, se necessari ad un’adeguata difesa, gli investigative services possono essere a spese dello Stato, con una parificazione tra investigazione pubblica e privata che è rilevante anche in questo caso, perché corrisponde ad una logica sistematica.

   Può essere interessante rilevare che la figura dell’investigatore continua ad essere apprezzata positivamente nei sondaggi, mentre il suo più stretto collaboratore, l’avvocato, è al fondo del fondo della scala di fiducia. L'odio, la paura, la disistima che gli americani ostentano nei confronti degli avvocati, ha assunto dimensioni leggendarie, ben rappresentate da quella sconfinata collezione di barzellette che in un certo senso ricorda quella, altrettanto sconfinata e devastante, creata a suo tempo in Unione Sovietica contro il comunismo – come se il regno della legge si fosse trasformato nella dittatura della legge, vista come formalismo, astrazione, mezzo consentito per imbrogliare, sfuggire ad una pena severa, e così via.

    In una società in cui l’investigation è un momento onnipresente (anche perché domina il principio: <<puoi provare la colpevolezza di chiunque>>), le due figure confinanti con l’investigatore in senso stretto sono l’investigative reporter e l’avvocato. Il classico prototipo dell’investigative reporter [22] è una figura estremamente controversa, ma non meno controversa è la descrizione del mondo investigativo che gira intorno all’avvocato[23]

 

Il paradiso degli investigatori

    Lo spirito investigativo ha trovato l’America negli Stati Uniti. Anche se questo successo è diventato in un certo senso un inferno per la società americana. I problemi sono diventati rilevanti nel corso del tempo e hanno portato a ripensamenti crescenti sotto vari profili. Tutta una serie di tensioni sono sempre esistite già dentro il modello formale della adversariness; ad esempio, è consentita a volte l'utilizzabilità del materiale probatorio raccolto nella fase preliminare al processo: oltre che ai fini dell'impeachment una parte di quel materiale probatorio può essere utilizzata come substantive evidence. Inoltre, molte delle acquisizioni difensive conquistate durante la Warren era degli anni sessanta, sono sottoposte a intensa discussione. Ma le tensioni dentro la procedura sono poca cosa a confronto con le tensioni esistenti dentro la pratica quotidiana delle controversie. Dalla fine degli anni sessanta si parla di litigation explosion, con riferimento ai problemi del settore civile, ma alla fine degli anni novanta si parla di collapse[24], in riferimento alla giustizia penale. Nel percorso che va dalla fine degli anni sessanta alla fine degli anni novanta, la figura dell'investigatore acquista un peso sempre più rilevante, accanto alla figura dell'avvocato. Ma è un peso che cresce in maniera proporzionata alla parallela crescita delle incertezze sulla razionalità e affidabilità del sistema.

   In questo senso gli Stati Uniti costituiscono un’esperienza enormemente significativa. E' il paese in cui si è maggiormente sviluppata quella acuta consapevolezza dei diritti che prima è penetrata nell’ambito dei rapporti sociali, fino ai rapporti di intimità, anzi <<fin dentro il midollo delle ossa della gente>>[25], poi è esplosa nelle aule di tribunale. Il sistema della giustizia negli Stati Uniti è sottoposto a tensioni formalmente e soggettivamente assai diverse da quelle italiane (lì sono preminenti le corti civili; qui sono preminenti le corti penali), ma che alla radice sono simili, almeno per quanto riguarda aspetti quali il ricorso collettivo al legalismo come autorità suprema, le continue controversie sulla sensatezza di questo frenetico ricorso al legalismo, i timori relativi alla parziale trasformazione del sistema della giustizia in una lotteria, in uno spettacolo e in un’arena.

       Dopo l’esplosione dello scandalo Watergate, gli Stati Uniti sono caratterizzati da una culture of mistrust, che ha fatto nascere the great American scandal machine[26]

Gli scandali dominano il discorso politico, ma rendono sempre più difficile il lavoro del governo.  Il caso O. J. Simpson è ovviamente il momento capitale in cui l'opinione pubblica americana si interroga nella maniera più travagliata, ma tutto intero il secondo mandato della presidenza Clinton si svolge sotto la cappa di investigations che martellano quasi giorno per giorno la comune sensibilità politica. Il caso Monica Lewinsi ha attirato particolarmente l’attenzione morbosa dell’opinione pubblica, ma ben prima la presidenza Clinton aveva attraversato acque assai più tempestose, sollevate da investigations su temi incandescenti. Già nel marzo del 1994 la grande stampa americana rilevava che in un sondaggio condotto per Newsweek, il 47 per cento degli intervistati riteneva che il suicidio di Vince Forster era dovuto a ragioni non pienamente spiegate, e il 15 per cento riteneva che proprio non fosse stato un suicidio. Ovviamente sono esempi che da un italiano possono essere ricordati con molta cautela, visto che in Italia è stato sostenuto pubblicamente che Luigi Sturzo era stato <<legato sin da quando era giovane alla mafia siciliana>>.

     Da questo punto di vista problematico, in riferimento ad una comparazione astratta tra modelli, è interessante l’osservazione contenuta in uno splendido volume. Per quanto benemerito,  <<il sistema istituzionale americano non ha il valore di un modello da imitare, ma è come un giacimento di teorie, di esperienze e di possibili soluzioni>>, e, al limite, di contro-esempi e di scogli da evitare[27]. Osservazioni di questo tipo non sono rare nella cultura liberale francese, che eppure, seguendo una tradizione blasonata (da Montesquieu a Tocqueville), ha avuto qualche complesso di inferiorità nei confronti del mondo anglosassone. Uno degli autori più rappresentativi della cultura liberale francese  (fra l’altro, spesso accusato di essere troppo filoamericano) ha descritto [28]  la preminenza delle professioni giuridiche come massima espressione dei malanni americani.

   Ma molti americani sono autocritici e inflessibili più degli osservatori esterni. E’ stato scritto di recente che Dio disse, sì, <<Sia fatta la luce, eccetera, eccetera>>. Ma non ha detto pure <<Let there be justice>>. Perché in tal caso tutto l’ordine creaturale avrebbe risposto:  <<We do not know how to do it>>[29]. La ricerca di una giustizia cosmica, estesa a tutte le forme viventi (incluse le pulci, le cimici e le zanzare) è diventato un obiettivo di questi anni, ma è ben lungi dall’essere realizzato.

    Una lezione è fondamentale dell’esperienza americana: la difesa viene programmaticamente considerata come svantaggiata rispetto all’accusa, quindi la promozione dei diritti dell’accusato è un compito essenziale della struttura processuale. Soprattutto per questo, ma anche per altri validi motivi, il sistema americano sembra un paradiso al confronto con l’Italia, dove non soltanto la parte investigativa privata, ma anche la parte investigativa pubblica subisce tutte le tensioni di una straziante incapacità decisionale. Le cronache del 2 febbraio 2000 riferiscono che il procuratore di Palermo Pietro Grasso ha confermato le gravi denunce sull’insufficienze della polizia giudiziaria, che corre ragionevolmente il pericolo di sentirsi <<mal utilizzata e quindi demotivata nelle indagini>>. Secondo il comandante dei ROS esiste di fatto una <<compressione della polizia giudiziaria come organo esecutivo del pm e un’eccessiva propensione di quest’ultimo a svolgere indagini. Il pm si limita a trasmettere una serie di domande, ma la polizia giudiziaria non conosce il contesto investigativo >>. In questa situazione il riferimento all’esperienza degli altri paesi diventa obbligato; osservava infatti il procuratore capo di Palermo: <<si potrebbe prendere ad esempio quello che accade in altri paesi, dove il pm valuta soltanto la validità delle prove raccolte dalla polizia giudiziaria>>.

Italia: una <<sfiducia profonda>>

 

    Molti hanno espresso giudizi assai severi nei confronti della culla del diritto. In particolare sono memorabili alcuni giudizi espressi nel lontano 1980 dal Ministro della funzione pubblica Massimo Severo Giannini in un Rapporto che fu approvato all'unanimità dal Consiglio dei ministri: <<…sulla pelle del cittadino, si consentono alle amministrazioni pubbliche comportamenti che le leggi vietano ad ogni privato. Talché il potere pubblico viene sovente a presentarsi come un singolare malfattore legale, che permette a sé ciò che invece reprime nel privato…>>. Il Rapporto così si conclude: <<L'odierna figura dello Stato è per i cittadini una creatura ambigua, irragionevole, lontana, ogni contatto con la quale fa solo ripetere: je ne sais de tout temps quelle injuste puissance, laisse le crime in paix et pursuit l'innocence>>[30].

    Il pessimismo di Giannini, allora solitario, oggi è molto più diffuso; il responsabile del settore giustizia del maggiore partito di governo ha parlato di <<Medioevo giudiziario>>; la presidente dell’Associazione nazionale magistrati ha parlato di <<una giustizia alla bancarotta>>; un Procuratore generale dello Stato, nella solenne cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, ha usato parole sbalorditive, sostenendo che la maggioranza dei cittadini non può non nutrire una sfiducia profonda: <<Invece che dare speranza e conforto, troppo spesso la giustizia italiana genera sofferenza. La sua funzione di forza stabilizzatrice e riparatrice, garante ed equilibratrice, troppo spesso è smarrita nell’inefficienza. Il cittadino che attende invano la riparazione del torto subito non soffre soltanto la lesione del suo interesse: è in definitiva offeso nella sua stessa persona. Le vittime degli illeciti penali e civili… tutti costoro non possono non concepire una sfiducia profonda verso la giustizia e lo Stato>>.

    La riconsiderazione delle tematiche dell’investigazione avviene in un momento particolare. Dopo il varo del nuovo codice, Mani Pulite cambia in profondità l’asse del dibattito su un tema che timidamente cominciava ad affacciarsi in una cultura che già di suo non era assai sensibile.  Dal 1992 i temi dell'investigazione e della figura professionale dell'investigatore privato diventano controversi. Il nuovo codice penale poneva sullo stesso piano accusa e difesa, riconoscendo agli avvocati nuovi diritti e doveri. In particolare, l'articolo 38 consentiva agli investigatori di svolgere investigazioni, ma in maniera indeterminata, e sollevava varie perplessità sia tra gli operatori sia tra i magistrati, che sottolineavano l'improponibilità in Italia del processo all'americana. Piercamillo Davigo dichiarava nel giugno 1993: <<Perry Mason è popolare non perché fa l'avvocato, ma perché fa il pubblico ministero: non solo assolve il suo assistito, ma anche condanna il vero colpevole...>>. Ancora più caustico nello stesso periodo Marcello Maddalena: <<Nessuno può pensare che i detective possano controllare i telefoni o indagare conti bancari senza passare attraverso il magistrato. Se c'è una disparità tra accusa e difesa è perché risponde alla differenza dei fini e dei ruoli: il Pm ha il dovere di accertare anche la verità dell'imputato mentre la difesa ha il dovere di fare solo gli interessi dell'imputato>>.

  Recentemente le decisioni legislative in merito al giusto processo hanno consentito la piena introduzione nel nostro sistema penale di nuove figure professionali: consulenti, investigatori, operatori tecnici, specialisti di criminalistica, eccetera.

   I grandi processi di emancipazione che per ondate successive coinvolgono sia le società economicamente più sviluppate sia le società economicamente meno sviluppate, hanno determinato la nascita di problemi nuovi e straordinari sia in quantità sia in qualità. Dai problemi dell'immigrazione alla criminalità informatica, dal riciclaggio dei capitali ai serial killer, dal tampering al mobbing, c'è una fenomenologia in allarmante crescita di nuove trasgressioni.

   La metodologia delle investigazioni è un tema decisivo in una società caratterizzata dall'asfissiante abbondanza delle notizie. La grande trasformazione dell’informazione ha tra le varie conseguenze una alluvione di disinformazioni, dicerie, calunnie, sussurri, indiscrezioni, indizi, sospetti, verità, mezze verità, false verità. La rivoluzione telematica ha alterato profondamente molti aspetti del lavoro delle forze di polizia, della magistratura, dell'avvocatura, che arrancano faticosamente lungo un percorso storico che porterà ad un forte rinnovamento della conoscenza e della metodologia. I problemi delle indagini nel campo economico e finanziario, come quelli nel campo telematico, rivelano che quel rinnovamento è iniziato, ma è appunto appena all’inizio: c’è ancora molto da fare. La qualificazione tecnica, professionale, specialistica diventerà sempre più rilevante. Come diventerà sempre più intricata la valutazione politica dei risultati dell'investigazione, che trova opportunità in settori sempre nuovi, dall’insider trading allo spionaggio industriale, dalla pirateria informatica alla contraffazione dei marchi, dalle estorsioni alla localizzazione satellitare, dal vandalismo aziendale alle truffe assicurative, dal ritrovamento di persone scomparse alle indagini patrimoniali, dalla bonifica ambientale alla consulenza sulla sicurezza. Aumentano sempre più dunque lo spazio e le occasioni dell'investigazione[31], ma in un quadro di incertezza legislativa e politica, aggravato dal fallimento di quel codice di procedura penale che nell’89 sembrava dovesse essere chissà quale pietra miliare.

     Da sinistra, ad esempio, si sottolinea che non soltanto le politiche governative sono troppo timide, per così dire, ma proprio il nuovo codice penale, e più in generale <<il modello anglosassone>>, non sarebbero idonei ad una lotta risolutiva contro la mafia e le sue complicità[32]. Da destra si sottolinea invece che il modello anglosassone non è mai stato sperimentato, tanto è vero che, ad esempio <<in Italia nel 1995 sono state effettuate 44.000 intercettazioni telefoniche, contro le sole 1500 di tutti gli Stati Uniti>>[33].

     

 

Espana va bien

 

    Di tutte le spiegazioni della situazione italiana, la più sbrigativa, la più ripetuta e la più sbagliata è quella che mette tutte le responsabilità sulle spalle della storia. E' più frequentemente inganno che errore: mescola qualche verità intuitiva e qualche azzardato parere erudito, per spiegare le cose senza chiamare nessuno a rispondere per nome e cognome.

    Cosa c'è di più facile che chiamare in campo le origini ancestrali della mafia, la napoletanità, le invasioni, il sole e il mare, il cattolicesimo e così via? Esistono ragionevoli perplessità in merito al concetto stesso di continuità storica, perché si corre il rischio, limitandosi a mettere in evidenza questo postulato, pur  fondamentale, di <<dire cosa tanto innocua quanto banale>>[34].

     Ad esempio, sul tema dell'eredità storica è stato sostenuto che la storia del Meridione è caratterizzata da una tradizione di senso civico molto diversa da quella esistente nel Settentrione. Il funzionamento odierno delle istituzioni in Italia meridionale e in Italia settentrionale sarebbe profondamente influenzato dalle rispettive e remote tradizioni di senso civico. A due tradizioni storiche molto diverse corrispondono due rendimenti istituzionali molto diversi. La storia (e in particolare la storia del senso civico) condiziona il funzionamento delle istituzioni. Ma la storia, come l’antropologia, sono variabili dipendenti dei contesti istituzionali: <<Il Sud è in ritardo non perché i suoi cittadini siano malvagi, ma perché sono intrappolati in una struttura sociale e in una cultura politica che rende difficile e addirittura irrazionale la cooperazione e la solidarietà. Anche un individuo che sia dotato di molto senso civico (higly civic), se viene posto in una società priva di senso civico (uncivic), è destinato a comportarsi in modo non cooperativo..., ad agire con egoismo e indifferenza>>[35].

     Insomma, l’errore e l’inganno possono essere strategie di sopravvivenza in contesti politici e sociali fortemente arretrati e deteriorati: le stesse persone possono comportarsi in maniera diversa, in contesti diversi. Un paese può riuscire a liberarsi della sua eredità storica in un breve periodo di tempo. Il caso della Spagna è esemplare: un paese umiliato da tre secoli di decadenza, invaso, spogliato di un impero, travagliato da colpi di stato e guerre civili, ridotto a folklore e turismo, nel breve giro di pochi anni ha riacquistato centralità e rilevanza.

   Per qualche decennio abbiamo teorizzato sull'improduttività  e sull'inattualità dell’anima spagnola, anche autorizzati dai grandi autori che come Miguel De Unamuno avevano indicato nella follia di Donchisciotte <<la Bibbia della Spagna>>. Ma ci siamo accorti che invece in pochi anni le cose possono cambiare molto. Sul tema in argomento, moltissimo. Il  ritardo italiano sull’investigazione appare particolarmente rilevante soprattutto attraverso il confronto con la Spagna, prima ancora che con gli Stati Uniti. E che ritardo!

     La legge spagnola sulla sicurezza privata è entrata in vigore nell'agosto 1992; regolamentava in maniera articolata l'intero settore della sicurezza privata, dai detective alle guardie campestri, dalla vigilanza alla installazione e manutenzione dei servizi installati dalle aziende, intervenendo significativamente anche sugli obblighi di adozione delle misure di sicurezza a seconda delle diverse fasce di utenza. Inoltre, giova sottolineare che la legge spagnola interveniva modificando un precedente legge del 1975: gli spagnoli erano già intervenuti allora e sono ritornati incisivamente sul problema, mentre gli operatori italiani hanno come riferimento il Testo Unico del 1931! Una vergogna?

     Gli spagnoli non si sono limitati a legiferare. E’ stata approvata in Spagna una legge che istituisce l’Albo degli investigatori. Anche l’università è presente in questo  lavoro concertato delle istituzioni pubbliche: mentre in Italia dobbiamo lottare a denti stretti per una legittimazione dell’investigazione nelle università (ed è ovvio, poiché tale attività non è legittimata nella società), in Spagna l’investigazione è stata riconosciuta come professione prevista nell’ordinamento universitario: è necessario un corso di tre anni per acquisire il titolo di investigatore.

   Questi risultati positivi sono parte di successi ampi su un fronte molto vasto. Nel campo dell’ordine pubblico, basti pensare alla territorializzazione delle forze di controllo e di prevenzione, o alla approvazione dell’uso della televigilanza attraverso uso delle telecamere. Casi che sono indicati in Italia come esempi di quel che si dovrebbe fare. Anche dal punto di vista del dibattito teorico sul sistema della giustizia, la situazione spagnola è per molti versi più matura di quella italiana, come dimostrato ad esempio dalle riflessioni sul tema della responsabilità patrimoniale[36], strettamente connesso con il tema di una maggiore efficacia.

   Ovviamente qui non si tratta di contrapporre un modello ad un altro; quello spagnolo va bene per la Spagna; per l’Italia c’è necessità di qualcosa di altro – che tarda a venire.

  

Francesco Sidoti

 

[1] Cfr. L. Tennehouse, A Resistência do Cativo, in  <<Revista Critica de Ciencias Sociais>>, 1997, pp. 189-223.

[2] Cfr. E. Amodio – M. Cherif Bassiouni, Il processo penale negli Stati Uniti d’America, Giuffré, Milano 1988.

[3] Citati in G. Fredas, Il difensore e gli eventuali testimoni nelle indagini penali, in <<Cassazione penale>>, 1989, p. 1871.

 

[4] Cfr. G. Willis,  A Necessary Evil. A History of American Distrust of Government, Simon & Schuster, New York 1999.

[5] L. Sciascia, Cruciverba, Einaudi, Torino 1983, p. 229.

[6] E. Scribano, L'inganno divino nelle 'Meditazioni' di Descartes, in <<Rivista di filosofia>>, 2, 1999, pp. 219-252.

[7] N. J. Wells, Material Falsity in Descartes, Arnauld, and Suarez, in <<Journal of the History of Philosophy>>, XXII, 1984.

[8] A. Rosmini, Opere teologiche, Città Nuova Editore, Roma 1975, pp. 23-33.

[9] K. Jaspers, Psicologia delle visioni del mondo, Astrolabio, Roma 1950.

[10] H. Simon, La ragione nelle vicende umane, Il Mulino, Bologna 1989.

[11] C. Castelfranchi – I. Poggi, Bugie finzioni sotterfugi. Per una scienza dell’inganno, Carocci, Roma 1999, p. 262.

[12]

[13] F. La Cecla, Il Malinteso, Laterza, Bari 1997.

[14] M. Berger, White Lies. Race and the Mith of Whiteness, Farrar, New York 1999.

[15] G. Frigo,  Indagine difensiva per il processo penale e deontologia, in <<Cassazione penale - massimario annotato>>, 1992, p.2234.

[16] G. Contento, L’insostenibile incertezza delle decisioni giudiziarie, in <<L’indice penale>>, I, 3, settembre-dicembre 1998, pp. 962-963.

[17] G. Spangher, in AA. VV., Il nuovo processo penale davanti al giudice unico. Legge 16 dicembre 1999, n. 479, IPSOA, Milano 2000, p. 184.

[18] A. M. Dershowitz,  Reasonable Doubts. The Criminal Justice System and the O. J. Simpson Case, Touchestone Books, Simon and Schuster, New York 1997.

[19] Cfr. Nonmiricordo, Kill all the lawyers?, New York 1996.

[20] V. Fanchiotti, L’indagine della difesa negli Stati Uniti d’America, in <<Cassazione penale>>, n.2, 1995, pp. 430-444.

[21] M. Schwartz, The Professionalism and Accountability of Lawyers, in <<California Law Review>>, 1978, 669 ssg.

[22] J. Anderson - D. Gibson, Peace, War, and Politics. An Eyewitness Account, Forge, New York 1999.

[23] D. J. Langum, William M. Kunstler. The Most Hated Lawyer in America, New York University Press, New York 1999.

 

[24] H. J. Rothwax, Guilty. The Collapse of Criminal Justice, Warner Books 1997.

[25] L. Friedman, Total Justice, Russell Sage Foundation, New York 1985, p. 152.

[26] S. Garnment, Scandal. The Culture of Mistrust in American Politics, Times Books, New York  1991.

[27]L.Cohen-Tanugi,La  métamorphose de la démocratie francaise. Ll'Etat de droit, Folio, Paris 1993, p. 71.

[28] M. Crozier, Le mal americain, Fayard, Paris 1980, pp. 227 ss.

[29] Th. Sowell,  The Quest for Cosmic Justice,  Fre Press, New York 1999.

[30] La gravità della situazione secondo il Giannini era tale che <<per uscire da questa situazione, che abbiamo con le nostre stesse mani creato, il tempo tecnico minimo necessario, se avessimo un Parlamento funzionante e un governo preoccupato della cosa pubblica, non potrebbe essere che di molti e molti anni>>; cfr. M. S. Giannini, L'ordinamento dei pubblici uffici e la Costituzione, in AA. VV., Attualità e attuazione della Costituzione, Laterza, Bari 1980, p. 105.

[31] S. Field - C. Pelser (ed.), Invading the Private. State Accountability and New Investigativ Methods in Europe, Asldershot, Dartmouth 1998.

[32] Cfr. E. Macaluso, Mafia senza identità. Cosa nostra negli anni di Caselli, Marsilio, Padova 1999, p,  109.

[33] G. Gargani, In nome dei pubblici ministeri, Mondadori, Milano 1999, p. 150.

[34] A. Gerschenkron, La continuità storica, Einaudi, Torino 1976, p. 42

[35] R. D. Putnam, La tradizione civica nelle regioni italiane, Mondadori, Milano 1993, p. X.

[36] J. M. Castells Arteche, La Polìcia Judicial como Objectivo, in <<Eguzkilore>>, 11, 1997.

 

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