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Immigrazione e criminalità

di Vincenzo Suppa

Parte prima

Considerazioni generali sul fenomeno dell’immigrazione

1. Generalità.

Con il termine "immigrazione" si definisce ogni movimento migratorio internazionale, individuale o di massa, originato da motivi economici, di studio, lavoro e familiari o dall’intento di sfuggire da situazioni di persecuzione, conflitti, catastrofi naturali, eventi rivoluzionari.

Una prima osservazione riguarda la dimensione internazionale che caratterizza, proprio nell’attuale momento storico i processi e, di conseguenza, le politiche e le normative dell’immigrazione.

 

Dagli inizi degli anni 90, l’immigrazione è divenuta un processo "globale" che, provocato da fattori demografici, socio-economici, politici, sta caratterizzando e caratterizzerà in maniera considerevole le condizioni di vita nei paesi maggiormente industrializzati.

 

Flussi di persone, calcolati nell’ordine dei 15 milioni, si spostano ogni anno nei diversi continenti, principalmente dal centro e dal sud America verso gli Stati Uniti e il Canada e dall’Africa, dall’Asia e dai Paesi ex comunisti verso l’Unione Europea.

 

Inoltre, autorevoli studi in materia prospettano, almeno per i prossimi dieci anni, un incremento costante dei flussi migratori provenienti dai Paesi esportatori di emigrati (i c.d. Paesi "Emigrant Exporter").

 

Anche l’Italia, tradizionale Paese di emigrazione, a partire dalla seconda metà degli anni, 80 ha visto aumentare in maniera esponenziale il numero degli ingressi di cittadini stranieri (immigrati per ragioni di lavoro, rifugiati, profughi di guerra e loro familiari, ecc.).

 

Tale fenomeno, aggravatosi recentemente a seguito della tragedia umanitaria che si sta consumando nella vicina penisola balcanica, ha raggiunto oramai dimensioni allarmanti, provocando nel Paese gravi ripercussioni sociali, economiche, sanitarie e - per quel che più ci interessa in questa sede - di pubblica sicurezza.

 

2. L’immigrazione regolare.

 

Generalmente, si è soliti operare una distinzione tra immigrazione regolare, irregolare e clandestina.

 

Sono considerati immigrati regolari tutti i cittadini stranieri il cui l’ingresso e la cui permanenza nel territorio dello Stato avvengono nel rispetto delle condizioni di legge, ovvero, rispettivamente:

 

 

 

Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l’Italia e il Testo Unico non dispongano diversamente. Egli, inoltre, può partecipare alla vita pubblica locale e gli è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell’accesso ai pubblici servizi.

 

La regolarizzazione può avvenire anche a distanza di tempo dall’ingresso nel territorio dello Stato, magari dopo un periodo vissuto in condizione di "irregolarità", a seguito delle c.d. "sanatorie" concesse ex legge.

 

Dall’analisi dei dati sull’immigrazione regolare nel territorio italiano, si possono trarre alcune considerazioni di carattere generale:

 

 

 

Il nostro Paese si conferma, dunque, come meta privilegiata di flussi provenienti dall’insieme dei paesi c.d. "a forte pressione migratoria" ( in via di sviluppo o ad economia pianificata) che, nella terminologia adottata dall’ISTAT, comprende i paesi dell’Europa centro-orientale, dell’Africa, dell’Asia (ad eccezione di Israele e Giappone) e dell’America centro-meridionale.

 

Tra queste presenze, particolare rilievo assumono per la loro intensità gli ingressi, seguiti solo in parte da soggiorni sia temporanei che stabili, di "rifugiati socio-economici" (che sfuggono cioè da intollerabili situazioni di sottosviluppo e crisi socio-economica) come gli albanesi e di displaced persons (persone che lasciano i loro paesi devastati da conflitti e guerre civili), provenienti prima dalla ex Jugoslavia e, più recentemente, dal Kurdistan e dal Kossovo.

 

Sembrerebbe, quindi, che anche in Italia si stia gradualmente affermando il modello migratorio dei paesi europei di più antica immigrazione, nei quali si assiste ad una forte concentrazione degli stranieri in base al loro paese di provenienza: basti citare il caso della Germania, paese nel quale la comunità turca, la più consistente d’Europa, quella della ex Jugoslavia e quella italiana, rappresentano più della metà degli immigrati.

 

In qualche caso, il legame bilaterale fra paese di origine e di destinazione dei flussi è ancora più selettivo, in particolare quando trova le sue radici nel passato coloniale: tipico è il caso dei cittadini algerini che si sono insediati in modo pressoché esclusivo in Francia.

 

Allo stesso modo se, da un lato, in Italia cresce l’importanza di alcuni paesi come luoghi di origine dei flussi migratori, dall’altro, per questi stessi paesi l’Italia rappresenta una meta privilegiata, seppure tutt’altro che esclusiva. Ad esempio, per il Marocco il nostro paese rappresenta il quarto in ordine di destinazione dopo Francia, Paesi Bassi e Belgio; per la Tunisia siamo, invece, al terzo posto dopo Francia e Libia, e infine, nel caso dell’Albania, l’Italia rappresenta la terra d’emigrazione principale.

 

Pertanto, il modello migratorio rappresentato da un’immigrazione "diffusa" , cioè da tutto il mondo, costituisce sempre di meno una peculiarità dell’Italia.

 

Questa nuova realtà è stata, peraltro, recepita dalla recente legge sull’immigrazione nella quale, infatti, viene affermata l’importanza decisiva degli accordi bilaterali con i paesi di emigrazione, come strumento di gestione dei flussi, soprattutto in riferimento a quegli Stati cui appartengono le maggiori comunità presenti in Italia.

 

3. L’immigrazione irregolare e quella clandestina.

 

Sebbene apparentemente i due concetti possano sembrare coincidenti, dal punto di vista tecnico si distingue tra immigrazione irregolare e immigrazione clandestina in senso proprio.

 

Possono considerarsi immigrati irregolari, le seguenti categorie di persone:

 

 

Tutti gli altri, cioè gli extracomunitari che sono entrati ed entrano in Italia eludendo ogni controllo, sono da considerare immigrati clandestini in senso proprio.

 

In effetti, dalle stime attualmente disponibili, si può individuare una crescente caratterizzazione dell’irregolarità in due grandi blocchi:

 

  1. da un lato, l’immigrazione irregolare come effetto secondario della catena migratoria, avente caratteristiche di inserimento nel mercato del lavoro e nella struttura insediativa del tutto simili a quelle dell’immigrazione regolare. Spesso, le stesse modalità di accesso al nostro Paese sono legali e una parvenza di legalità viene mantenuta anche quando i requisiti formali per esserlo vengono meno;
  2.  
  3. dall’altro l’immigrazione clandestina come prodotto delle condizioni di estrema precarietà dei paesi di provenienza, terreno fertile per l’insediamento delle organizzazioni criminali che estendono la loro attività anche al traffico di immigrati clandestini.

 

Per questo secondo gruppo di soggetti, le condizioni di inserimento sono molto più problematiche, anche perché, come vedremo, rimangono spesso preda di organizzazioni criminali anche una volta giunti in Italia.

 

Diverse sono le rotte e le modalità attraverso cui gli immigrati clandestini riescono a superare il confine italiano (la frontiera terrestre di Tarvisio, Gorizia e Trieste al Nord, le coste del basso Adriatico, le isole a sud della Sicilia costituiscono i principali punti di ingresso).

 

Ad esempio, secondo le informazioni acquisite nel corso di indagini svolte dalle FF.PP. a partire dal 1990, si sono potute ricostruire le rotte utilizzate e il modus operandi dei gruppi criminali cinesi che gestiscono i traffici di immigrati.

 

L’individuo che intende emigrare clandestinamente si rivolge ad un membro della "banda" con il quale viene concordato il prezzo dell’operazione, che varia dai 100.000 ai 120.000 Yuan, pari a 20-24 milioni di lire.

 

Il "viaggiatore", dopo aver stipulato l’accordo, consegna alcune fotografie, che serviranno per il rilascio del passaporto o di documenti equipollenti. Tali documenti sono originali, poiché rilasciati dalle Autorità, di solito di un’altra provincia, grazie a funzionari pubblici compiacenti. I dati riportati non corrispondono però alle generalità dei soggetti a cui si riferiscono le fotografie.

 

I documenti non sono consegnati ai "viaggiatori", ma sono tenuti dal loro "accompagnatore", il quale li utilizza per il passaggio delle varie frontiere, consegnandoli momentaneamente al clandestino e ritirandoli subito dopo aver oltrepassato il confine.

 

Per giungere in Italia i clandestini, dopo aver superato il primo confine, soggiornano per un certo periodo di tempo a Mosca o in altre città dell’Est Europeo, in attesa di essere divisi in sottogruppi e "smistati" per le varie destinazioni. Quelli diretti in Italia da Mosca giungono in Croazia, da dove, quasi sempre a bordo di autovetture o motoscafi, raggiungono il confine con l’Italia. L’attraversamento del confine terrestre avviene a piedi, in prevalenza durante le ore serali o notturne.

 

In territorio italiano, i clandestini si ricongiungono a coloro che li avevano accompagnati in auto e, con lo stesso mezzo, sono accompagnati alla più vicina stazione ferroviaria, da dove raggiungono le "basi" dell’organizzazione.

 

Attualmente, anche a causa delle vicende che si stanno consumando nel Kossovo, è l’Albania il paese da cui proviene il maggior numero di immigrati clandestini.

 

Tale nazione, infatti, dopo l’uscita dall’isolamento del regime comunista, deve affrontare una grave crisi socio-economica, resa ancora più difficile dall’embargo imposto dalla comunità internazionale ai Paesi limitrofi durante la recente guerra civile.

 

In tale contesto, si sono sviluppati traffici illeciti di ogni genere che hanno aperto la strada alla nascita e al proliferare di criminali organizzati i quali hanno dato vita ad un’economia sommersa che non riconosce alcun sistema legale.

 

La disperazione dei clandestini è sfruttata proprio da queste organizzazioni che gestiscono un vero e proprio "business", controllando la raccolta, l’imbarco ed il trasporto via mare dei clandestini e assicurando loro, dietro il pagamento di cospicue somme di denaro, l’assistenza sino al raggiungimento della località di destinazione italiana.

 

Il braccio di mare del canale d’Otranto è attraversato quasi ogni notte dagli scafisti albanesi che dai porti di Durazzo, Valona e Saranda si spingono fino alle coste italiane.

 

A tale attività sono interessati, in molti casi, anche sodalizi italiani, in particolare pugliesi, che affiancano con varie forme di collaborazione i gruppi criminali albanesi, sia nell’organizzazione del trasporto dei clandestini, sia nel trasferimento che segue l’approdo in Italia sul territorio nazionale.

 

Gran parte dei clandestini che giungono nel nostro paese, privi di qualsiasi prospettiva di lavoro, sono reclutati dalla malavita ed impiegati nello spaccio di sostanze stupefacenti o nell’effettuazione di tutti quei reati ad esso strettamente connessi, come rapine e furti, iniziandoli così ad una nuova carriera criminale.

 

 

 

Parte seconda

Connessioni tra immigrazione e criminalità

 

E’ estremamente complesso delineare in maniera sintetica e, nello stesso tempo esaustiva, l’insieme delle connessioni che legano l’immigrazione clandestina al mondo della criminalità.

 

Per comodità e chiarezza di analisi, le tipologie delittuose riconducili, direttamente e/o indirettamente, al fenomeno migratorio possono essere raggruppate in tre categorie generali.

 

Nella prima, che è quella più pericolosa e difficile da contrastare, troviamo le ipotesi di associazionismo criminale di matrice straniera, il cui numero e la cui complessità organizzativa sono in costante aumento.

 

Sullo scenario delinquenziale italiano si sono affacciati nuovi protagonisti, provenienti da Paesi con un tenore di vita più basso dal nostro, che cercano di orientare le loro attività verso quelle zone ove vi è più ricchezza da depredare, giungendo anche a sfidare le organizzazioni criminali italiane per il controllo del territorio.

 

Tra queste potenti consorterie malavitose, un ruolo di primo piano è svolto dai gruppi criminali di origine russa, turca, cinese, nigeriana ed albanese, che dispongono di ramificate basi operative nell’Europa centrale ed occidentale.

 

A tal proposito, l’attività investigativa ha rivelato, in più occasioni, che questi sodalizi hanno differenti soggettività funzionali e strutturali, diversi interessi criminali e modus operandi, pur sussistendo, tra loro, collegamenti sempre più frequenti, stabili e collaudati.

 

Un dato estremamente significativo, peraltro, li accomuna: gli effetti distorsivi prodotti sull’assetto economico del territorio in cui operano.

 

Tali conseguenze, note da tempo per quanto riguarda le tradizionali organizzazioni criminali del nostro Paese, risultano evidenti anche per le organizzazioni criminali originarie di altri paesi, laddove vengono a costituire "soggetti di prelievo parallelo" che tendono a colpire gli operatori economici legali.

 

E’ il caso, ad esempio, dei cinesi il cui ingresso in Italia è stato favorito dall’esistenza di complesse organizzazioni dedite all’immigrazione clandestina, che gestiscono l’intero movimento migratorio illegale verso l’Europa. La comunità cinese è venuta, così, occupando ampie porzioni di territorio, ove oggi vi sono veri e propri "quartieri cinesi".

 

Parallelamente, nel settore produttivo, tali soggetti hanno nel tempo rilevato un gran numero di ristoranti e laboratori di confezione di abbigliamento e pellame.

 

Queste attività sono state impiantate particolarmente nelle aree industriali – ove, tradizionalmente, erano già presenti analoghe iniziative di imprenditori italiani – e sono entrate in competizione con queste u1time, che non sono in grado di reggere la concorrenza dei loro antagonisti cinesi, i quali utilizzando manodopera clandestina, sono in grado di praticare prezzi molto più bassi di quelli richiesti dalle ditte italiane.

 

L’immigrazione clandestina rappresenta, quindi, il "volano" di tutte le attività impiantate sul territorio ed il mezzo attraverso cui le organizzazioni criminali tendono a realizzare uno stretto controllo delle strutture imprenditoriali gestite da cittadini cinesi.

 

Le organizzazioni criminali di matrice cinese, infatti, lucrano cifre esorbitanti facendo leva sulla disperazione e sul desiderio di quanti aspirano a far fortuna all’estero, costituendo, in tal modo, un fertile terreno di reclutamento di manovalanza criminale e di forza lavoro a prezzi irrisori.

 

E’ stato, inoltre, accertato che la criminalità associata cinese si avvale del traffico illegale di immigrati per introdurre in un determinato territorio persone consapevoli fin dall’inizio che, per pagare il viaggio, saranno costretti a commettere reati di ogni tipo per conto delle organizzazioni.

 

Un’altra pericolosa minaccia proviene dalla criminalità albanese, la cui presenza è andata fortemente aumentando in concomitanza con il massiccio flusso di immigrati clandestini provenienti da quel Paese.

 

Fra le principali attività illecite dei gruppi criminali albanesi vi sono lo sfruttamento della prostituzione giovanile, il traffico di anni e lo sfruttamento di manodopera minorile e, negli ultimi tempi, il riciclaggio del denaro provento delle attività illecite.

 

Ma l’attività sicuramente più diffusa e remunerativa è costituita dal traffico di sostanze stupefacenti. L’Albania è un grande produttore di cannabis, ma non anche di eroina e cocaina, di cui i gruppi criminali sono invece abili trafficanti. L’eroina trafficata è per la totalità di provenienza turca, mentre la cocaina proviene dall’America del sud e dagli U.S.A..

 

Va però rilevato che in alcuni casi sono stati effettuati anche sequestri di eroina di scarsa qualità, il cui processo di trasformazione da morfina base a eroina risultava incompleto, per cui si ritiene che in Albania siano in corso esperimenti di raffinazione della predetta sostanza stupefacente, allo scopo di allestirvi laboratori clandestini. Alcune notizie fiduciarie, poi, segnalano tentativi di coltivazione in Albania della pianta di coca.

 

Tali elementi inducono a ritenere che l’Albania, in connubio con la criminalità organizzata italiana, in particolare quella contrabbandiera pugliese, possa giocare, in un futuro non troppo lontano, un ruolo di primo piano anche nello scenario internazionale del grande traffico di droga, proponendosi, tra l’altro, come snodo di una nuova rotta degli stupefacenti, alternativa alla vecchia "rotta balcanica".

 

Il traffico di droga fra l’Albania e l’Italia è particolarmente attivo. La rotta che attraversa il Canale d’Otranto è ormai consolidata: dai porti di Valona, Saranda e Durazzo partono ogni notte, gommoni e pescherecci, stipati di droga e clandestini, che vanno a sbarcare i loro carichi di stupefacente e di disperazione nei porti del versante adriatico italiano, Trieste, Ancona, Pescara e, più in particolare, nei porti della Puglia, Bari, Brindisi, Lecce, Otranto.

 

I sequestri di droga, effettuati a bordo di natanti, stipati unitamente ai clandestini, dimostrano in modo inequivocabile che il traffico di droga e di esseri umani vanno di pari passo.

 

In alcuni casi, infatti, gran parte dello stupefacente è trasportato dai clandestini stessi ed è utilizzato quale merce di scambio per il viaggio.

 

La seconda tipologia di criminalità connessa all’immigrazione riguarda l’affiliazione di immigrati clandestini da parte di gruppi già organizzati ed operanti, per l’impiego in compiti di manovalanza delinquenziale (spaccio di stupefacenti, vendita al minuto di sigarette di contrabbando) e/o a fini di sfruttamento illecito (prostituzione, attività lavorative in "nero" svolte in condizioni degradanti o illegali presso fabbriche, aziende agricole, ristoranti, ecc.).

 

Uno dei fenomeni più diffusi è proprio quello dello sfruttamento della prostituzione delle immigrate. In Italia, dal 1991 vi è stato un costante incremento nel numero di persone denunciate per reati connessi alla prostituzione. Dallo stesso anno, sono aumentati anche gli stranieri denunciati per questo reato (come emerge dal grafico che segue).

 

Fig. 1 – Stranieri denunciati per sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione per i quali l’A.G. ha iniziato l’azione penale. Italia. ANNI 1990-1996 (Dati ISTAT).

 

Questa crescita è collegata all’aumento dei flussi migratori verso l’Italia, soprattutto dai Paesi dell’Europa dell’Est, e al coinvolgimento nel mercato della prostituzione "da strada" delle organizzazioni di reclutamento e delle prostitute di origine straniera.

 

Dopo due prime fasi (dal 1980 agli inizi degli anni 90 e dal 1992 al 1995) che hanno visto, soprattutto, l’arrivo nel nostro Paese di cittadine sudamericane e dei paesi dell’Est, attualmente siamo di fronte ad un ulteriore progresso nell’evoluzione dello sfruttamento della prostituzione femminile di ragazze straniere, questa volta provenienti maggiormente dall’Albania e dalla Nigeria, in entrambi i casi di età molto giovane. Da rilevare il fatto che si intravede con sempre maggiore frequenza la catena organizzativa criminale che lega il Paese d’origine (adescamento e reclutamento delle ragazze) con il Paese di destinazione (prima accoglienza ed avviamento sulle strade o in luoghi privati).

 

Altrettanto significativo è il fenomeno dell’impiego di cittadini extracomunitari nello spaccio di sostanze stupefacenti. Basti pensare che dal 1987 al 1998 il numero degli stranieri deferiti alle Autorità Giudiziarie si è incrementato del 582%; inoltre, se nel 1987 era indagato per reati di droga uno straniero ogni quindici cittadini italiani, nel 1998 tale rapporto è diventato di uno a tre.

Fig. 2 – Stranieri deferiti all’Autorità Giudiziaria per reati di droga – Italia – ANNI 1987-1998 (Dati DCSA).

 

Quanto alla percentuale di indagati, italiani e stranieri, deferiti all’A.G., a piede libero ovvero in stato di arresto, le tavole seguenti evidenziano che gli stranieri sono più frequentemente colpiti da provvedimenti restrittivi (l’87%) rispetto agli italiani (65%). Fig. 3. Italia – ANNO 1998 (Dati DCSA).

Per quanto concerne, infine, le principali nazionalità degli stranieri indagati per reati di droga, i maghrebini si confermano al primo posto con oltre il 63% del totale, seguiti dagli albanesi.

 

PAESE DI PROVENIENZA

NUMERO INDAGATI

Marocco

3.755

Tunisia

1.721

Algeria

1.189

Albania

913

Senegal

311

Spagna

197

Nigeria

196

 

Fig. 4 – Italia – ANNO 1998 – (Dati DCSA)

In particolari contesti ambientali (in primo luogo la Campania e, in special modo, nella provincia di Napoli) si registra, poi, un sempre crescente impiego di cittadini extracomunitari nella minuta vendita di t.l.e..

 

Ciò comporta notevoli difficoltà di natura operativa, considerato che il sequestro anche di modesti quantitativi di sigarette effettuato nei confronti di un cittadino extracomunitario impone una serie di incombenze aggiuntive che incidono negativamente sulla potenzialità delle unità della Guardia di Finanza impegnate sul territorio.

 

Infine, un brevissimo accenno alla terza categoria, in cui si possono ricomprendere tutte quelle manifestazioni delittuose, aventi caratteristiche di estemporaneità e senza stabili collegamenti con gruppi criminali, commesse da cittadini extracomunitari essenzialmente per ragioni di sopravvivenza ed emarginazione sociale (es. furti, scippi, aggressioni, ecc).

 

Si tratta un fenomeno sempre più diffuso, soprattutto nelle grandi aree urbane, che produce allarme ed insicurezza tra i cittadini e a cui occorre prestare molta attenzione, in quanto facilmente suscettibile di degenerazioni, sia sul piano sociale che su quello più propriamente criminale.

 

In questo ambito, tuttavia, non è sufficiente un’adeguata azione di contrasto da parte delle Forze dell’Ordine, essendo necessarie apposite politiche di welfare che mirino all’integrazione sociale e a ridurre gli effetti di criminalità e di devianza che, spesso, un’immigrazione disordinata ed illegale produce.

 

 

Parte Terza

Il contrasto all’immigrazione clandestina

 

1. Generalità.

 

L’azione di contrasto all’immigrazione clandestina ed ai fenomeni criminali ad essa connessi posta in essere dall’Italia e, più in generale, dai Paesi dell’Unione Europea ha subito nell’ultimo decennio un profondo mutamento a seguito dell’introduzione di uno specifico corpus normativo, maturato in ambito comunitario, costituito dall’Accordo di Schengen (all. 2) e dalla relativa Convenzione di Applicazione (all. 3).

 

L’Accordo prevede, in estrema sintesi la soppressione dei controlli di polizia alle frontiere interne (cioè le frontiere terrestri comuni tra i Paesi Schengen, nonché gli aeroporti ed i porti adibiti al solo traffico interno) e la libera circolazione delle persone - sia cittadini comunitari che extracomunitari regolarmente entrati e soggiornanti in uno Stato membro - nell’ambito del territorio di tutti gli Stati contraenti.

 

Al riguardo, la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen firmata il 19 giugno del 1990 (composta da 142 articoli, suddivisi in otto titoli), prevede che:

 

 

Negli aeroporti i controlli dovranno essere effettuati solo dove arrivano e partono aerei da e per Paesi terzi (art. 4);

 

 

- controllo alle persone e delle vetture, nonché delle merci trasportate, con riguardo all’ordine pubblico e alla sicurezza nazionale;

- i cittadini extracomunitari devono essere sottoposti a un controllo accurato: del possesso e della validità dei documenti necessari (fra cui i visti), nonché della sussistenza delle condizioni per l’ingresso, il soggiorno, l’esercizio di un’attività lavorativa, l’uscita dal Paese.

 

L’abolizione di ogni verifica alle «frontiere interne» e, quindi, la libera circolazione delle persone ha comportato come necessaria conseguenza l’attuazione di un controllo più efficace nei confronti di chi attraversa le frontiere esterne, al fine di evitare una diminuzione del livello di sicurezza per i cittadini, mentre nel momento in cui l’attraversamento delle frontiere interne non costituisce più l’atto che dà origine al controllo, questo intervento dello Stato viene a trasferirsi con una maggiore attenzione sul territorio nazionale.

 

A questo riguardo, la stessa Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen fa del resto salva la possibilità, da parte di ogni Stato membro di derogare "per esigenze di ordine pubblico e di sicurezza nazionale alla soppressione dei controlli alle frontiere interne".

 

Il passo successivo è stato, dunque, come vedremo meglio più avanti, quello di adottare, insieme all’abolizione dei controlli alle frontiere interne, «misure di accompagnamento» volte ad assicurare adeguati standard di sicurezza attraverso il controllo dell’immigrazione dai Paesi terzi, la lotta contro il terrorismo, la criminalità ed il traffico di stupefacenti.

 

Nel 1997, lo spazio senza controlli alle frontiere interne si è esteso anche all’Italia, determinando importanti cambiamenti sia nella struttura organizzativa facente capo alla c.d. polizia di frontiera, sia nelle concrete metodologie e strumenti di contrasto.

 

2. La Polizia di Frontiera. Organizzazione e compiti.

 

La polizia di frontiera è quella parte della polizia di sicurezza che ha lo scopo di garantire l’osservanza delle norme di diritto pubblico internazionale e delle convenzioni multilaterali o in vigore con singoli Stati, delle disposizioni contenute negli atti normativi della Comunità Europea, nonché delle leggi italiane di emigrazione e di polizia che regolano il traffico delle persone e delle cose attraverso le linee del confine terrestre e negli scali marittimi ed aerei.

 

Il servizio di polizia di frontiera, regolato dal D.M. 2 agosto 1977 (all. 5), è posto sotto l’egida ed alle dipendenze del Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale.

 

L’espletamento del servizio è affidato, in primo luogo, agli agenti della Polizia di Stato, organizzati in apposita "specialità", e in via concorsuale all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza che agiscono sempre sotto la direzione dei funzionari di p.s..

 

Al riguardo, sussiste una ripartizione dei valichi terrestri, marittimi ed aerei fra le tre Forze di Polizia ispirata a criteri di razionalizzazione delle risorse al fine di evitare duplicazioni sul territorio.

 

In particolare:

 

 

 

 

Il controllo di polizia alla frontiera consiste nell’esame dei documenti dei viaggiatori, al fine di verificarne l’identità ed accertare che essi soddisfino i requisiti previsti dalla Convenzione di Schengen, la quale prevede che possano essere autorizzate ad entrare nel territorio per un breve soggiorno le persone che non beneficiano del diritto comunitario (ovvero soggetti provenienti da Paesi che non aderiscono all’Accordo di Schengen) le quali:

 

 

Ove non sussistano le predette condizioni, l’ingresso nel territorio dello Stato deve essere rifiutato.

 

Il controllo delle persone che attraversano i valichi di frontiera autorizzati non comprende soltanto la verifica dei documenti di viaggio o delle altre condizioni di ingresso, di soggiorno, di lavoro e di uscita, bensì anche l’eventuale adozione di misure per la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico delle Parti contraenti. Il controllo riguarda anche i veicoli e gli oggetti in possesso delle persone che attraversano la frontiera.

 

Nell’esercizio di questi compiti, gli agenti hanno competenza di Polizia di frontiera e competenza generale, definita in conformità alla legislazione nazionale.

 

Quanto alle modalità del controllo può distinguersi un «controllo minimo» ed un controllo più approfondito, qualora se ne ravvisi la necessità.

 

Il controllo minimo consiste nell’accertare l’identità della persona in base ai documenti di viaggio presentati o esibiti e nel verificare in modo semplice e rapido la validità del documento che consente di attraversare la frontiera e la presenza di indizi di falsificazione o contraffazione.

 

I controlli più approfonditi comprendono un esame più attento dei documenti o dei visti, la verifica che la persona disponga di mezzi di sussistenza necessari sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno o per il transito verso un Paese esterno, ovvero se detta persona sia in grado di ottenere legalmente tali mezzi.

 

Si procede poi alla consultazione immediata dei dati (relativi alle persone e agli oggetti di cui agli articoli da 95 a 100 della Convenzione) nel Sistema di Informazione Schengen (di cui parleremo più avanti) e negli archivi nazionali di ricerca. Nel caso in cui questa prima "interrogazione" dia esito positivo, si procede ad una seconda interrogazione, questa rivolta agli Uffici S.I.RE.N.E. che forniscono all’operatore di frontiera un «supplemento di informazione», cui consegue una certa condotta da seguire.

 

Nell’ambito del controllo approfondito si dovrà poi verificare che la persona, il suo veicolo e gli oggetti da essa trasportati non costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale.

 

Ma al fine di prevenire ingressi abusivi nel territorio dell’Unione Europea – è logico che le persone in difetto ben raramente cercano di attraversare la frontiera per i varchi autorizzati, dove andrebbero incontro ad un sicuro controllo ma tentano di passare per l’aperto confine – le Forze di Polizia svolgono, altresì, una importantissima azione di vigilanza alle frontiere esterne, al di fuori dei valichi di frontiera.

 

Tale azione è assicurata da unità mobili che svolgono i loro compiti sotto forma di pattuglie o di postazioni in posti riconosciuti o su posti "sensibili", allo scopo di fermare le persone che attraversano illegalmente la frontiera. Per contrastare al massimo tale attraversamento illegale e combattere la criminalità transfrontaliera che organizza questo traffico clandestino, la sorveglianza è eseguita con cambiamenti frequenti e improvvisi della zona controllata, in modo da rendere l’attraversamento non autorizzato della frontiera un rischio permanente.

 

In tale contesto, assume particolare rilievo l’attività della Guardia di Finanza che, nel settore della vigilanza lungo la linea di confine terrestre c.d. "ideale" (cioè priva di ostacoli), ha un ruolo pressoché esclusivo.

 

Infatti, i reparti del Corpo hanno tra i compiti istituzionali proprio quello di assicurare la vigilanza del confine "aperto" per finalità anticontrabbando, nonché per contrastare altri traffici illeciti che avvengono all’atto dell’attraversamento della frontiera.

 

Altrettanto fondamentale per impedire e reprimere l’ingresso clandestino di persone è l’azione svolta lungo il confine "aperto" marittimo

 

Infatti, il dispositivo di controllo alle frontiere terrestri è ulteriormente integrato da specifici piani di vigilanza in mare e sulle coste che vedono la partecipazione di tutte le forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza) nonché delle Capitanerie di Porto e della Marina Militare, impegnate con uomini e mezzi nell’attività di contrasto al fenomeno dell’immigrazione illegale.

 

Sulla specifica materia è intervenuta, di recente, un’apposita direttiva del Ministro dell’Interno (all. 6) avente l’obiettivo di realizzare il migliore impiego delle risorse disponibili per l'azione di polizia sul mare, tenuto conto del rilievo delle condotte illecite ivi perpetrate (contrabbando, traffici di stupefacenti e di armi, emigrazione e immigrazione clandestina, ecc.) e, soprattutto, dell'accresciuta responsabilità dell'Italia a tutela della frontiera esterna comune dei Paesi aderenti all'accordo di Schengen.

 

Al riguardo, il provvedimento ministeriale prevede che, fermi restando i compiti e le relative responsabilità operative di ciascuna Forza di Polizia, le risorse navali della Guardia di Finanza concorrono con quelle della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri all'espletamento di servizi coordinati di controllo del territorio e di sicurezza delle frontiere marittime sul mare, nell'ambito delle pianificazioni operative predisposte dal Dipartimento della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge n. 121 del 1981, e delle conseguenti direttive.

 

3. L’attività di polizia sul territorio.

 

Accanto al dispositivo predisposto lungo il confine, il contrasto all’immigrazione clandestina si esplica su tutto il territorio nazionale attraverso la generale attività di controllo del territorio e di repressione della criminalità svolta dalle Forze di Polizia.

 

In tale contesto, le forze di polizia, oltre agli illeciti penali eventualmente commessi da cittadini stranieri, accertano tutte quelle situazioni di irregolarità che, come vedremo meglio più avanti, possono determinare l’emanazione di un provvedimento di espulsione nei confronti degli stessi.

 

Al riguardo, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno la facoltà di richiedere al cittadino straniero l’esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno. In caso di mancata esibizione senza giustificato motivo, lo straniero è punito con l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a lire ottocentomila.

 

Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici.

 

Inoltre, l’autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, può richiedere agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.

 

Le incombenze di carattere amministrativo connesse alla presenza del cittadino straniero nel territorio dello Stato fanno capo alle Questure e, in particolare, all’Ufficio stranieri. Infatti, la legge affida alla competenza del Questore una serie di adempimenti, fra cui:

 

 

4. Gli strumenti di contrasto.

 

4.1. Quadro normativo di riferimento.

 

Il quadro normativo di riferimento in materia di contrasto all’immigrazione clandestina è costituito essenzialmente:

 

 

Tale provvedimento è stato recentemente modificato in virtù del Decreto legislativo 13 aprile 1999, nr. 113, contenente per l’appunto disposizioni correttive al citato Testo Unico (all. 7)

 

4.2. L’Accordo di Schengen e la Convenzione di Applicazione.

 

Come accennato in precedenza, la Convenzione di Schengen ha creato un sistema in cui la circolazione delle persone alle frontiere interne è correlata ad un serie di misure finalizzate a compensare le lacune in termini di sicurezza derivati dall’abolizione dei controlli e a salvaguardare le prioritarie esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nei Paesi contraenti. Fra queste misure compensative, fondamentale importanza assume il rafforzamento della cooperazione tra polizie.

 

Infatti, nello svolgimento delle loro attività, i servizi di polizia appartenenti agli Stati che, come l’Italia, hanno aderito all’Accordo di Schengen sono tenuti a cooperare reciprocamente per impedire che la libertà di attraversamento delle frontiere da parte dei cittadini degli Stati membri (= aderenti all’Accordo) e la libera circolazione delle merci e dei servizi possano rendere più difficile l’applicazione delle leggi contro i "soggetti indesiderabili" e compromettere l’attività di prevenzione o di repressione dei fatti criminosi.

 

I diversi strumenti di cooperazione possono essere ricompresi in tre categorie generali:

 

  1. La collaborazione attraverso scambi informativi.

 

A.1. La mutua assistenza - art. 39, par. 1-3 della Convenzione.

 

L’articolo 39 è uno degli articoli fondamentali della cooperazione tra Forze di polizia in ambito Schengen poiché stabilisce il principio della mutua assistenza (collaborazione informativa) tra Forze di polizia a fini investigativi (ricerca di persone o cose) e di prevenzione di fatti costituenti reato.

 

Le attività di mutua assistenza consistono in pratica nelle attività (prevalentemente se non esclusivamente informative) occorrenti per corrispondere alle richieste dell’altra arte e nelle relative risposte e sono sottoposte alle seguenti condizioni:

 

 

In caso di urgenza, le domande di collaborazione possono essere trasmesse direttamente agli organi di polizia competenti della Parte contraente interessata, con tempestivo (meglio contestuale) interessamento degli organi centrali della Parte interessata.

 

A.2. L’intensificazione della cooperazione tra polizie nelle regioni di frontiera – art. 39, par. 4, della Convenzione -.

 

Conformemente alle disposizioni dell’art. 39, par. 4 della Convenzione di applicazione, la cooperazione nelle regioni di frontiera può essere disciplinata da accordi tra i Ministri competenti delle Parti contraenti.

In attuazione di tale norma, l’Italia ha stipulato due accordi bilaterali con la Francia e l’Austria in materia di cooperazione di polizia e dogana.

 

A.3. La comunicazione di informazioni in casi particolari – art. 46 della Convenzione.

 

Si tratta di comunicazioni fatte d’iniziativa, da una parte contraente ad un’altra, senza esservi richiesta e in casi particolari, relative a informazioni che possono essere importanti per la Parte che le riceve a fini di prevenzione di reati o di minacce per la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico, o per la repressione di reati non ancora commessi. Tali comunicazioni sono effettuate per il tramite delle rispettive autorità centrali preposte allo scambio di informazioni.

 

A.4. Lo scambio d’informazioni a fini di controllo e sorveglianza alle frontiere esterne – art. 7 della Convenzione.

 

L’articolo 7 della Convenzione dispone che le Parti contraenti si forniscono assistenza ed operano in stretta e continua collaborazione ai fini di un efficace esercizio dei controlli e della sorveglianza delle frontiere esterne. Esse procedono, in particolare, ad uno scambio di tutte le informazioni pertinenti ed importanti sui flussi migratori utili per meglio articolare ed adeguare i controlli alle citate frontiere.

 

A.5. Funzionari di collegamento – artt. 7, 47, 125 della Convenzione.

 

La Convenzione prevede il distacco (facoltativo) di funzionari di collegamento presso i servizi di polizia di uno Stato partner allo scopo di promuovere ed accelerare la cooperazione tra le Parti contraenti nell’ambito:

 

B. La collaborazione operativa.

 

B.1. L’osservazione transfrontaliera – art. 40 -.

 

In base all’articolo 40 della Convenzione, gli organi di polizia di una Parte contraente (agenti di polizia e di dogana), possono continuare sul territorio di un altro Stato membro la sorveglianza di soggetti che si presume abbiano commesso reati che possono dar luogo ad estradizione.

 

Salvo che non vi siano motivi di particolare urgenza e non si tratti di reati molto gravi (omicidio, stupro, incendio doloso, estorsione, traffico di armi e di stupefacenti), l’osservazione deve essere preventivamente autorizzata dalle Autorità localmente competenti (in accoglimento di una apposita domanda di "assistenza giudiziaria").

 

Per l’Italia, l’Autorità competente è la Direzione Centrale della Polizia Criminale presso il Ministero dell’Interno (art. 2, comma 2, dell’Accordo di Adesione dell’Italia alla Convenzione – all. 8).

 

In ogni caso, l’osservazione va effettuata nel rigoroso rispetto di alcune condizioni e non consente, agli agenti ad essa addetti, di fermare o arrestare la persona "osservata" o di introdursi nei domicili e nei luoghi non aperti al pubblico.

 

B.2. Inseguimento transfrontaliero – art. 41 della Convenzione -.

 

L’articolo 41 consente di continuare sul territorio di un altro Stato contraente l’inseguimento di un evaso ovvero di una persona colta in flagranza o imputata di un grave reato (omicidio, stupro, incendio doloso, estorsione, sequestro di persona, tratta di persone, traffico di stupefacenti, di armi e di esplosivi).

 

L’inseguimento può essere effettuato anche in assenza di una preventiva autorizzazione da parte delle Autorità dello Stato sul cui territorio esso avviene; queste ne vanno però informate immediatamente (e comunque non oltre il momento in cui è attraversata la frontiera) e possono disporne la cessazione.

 

Se ne fanno richiesta gli agenti impegnati nell’inseguimento, le Autorità localmente competenti sono peraltro tenute a fermare la persona inseguita per verificarne l’identità e, se del caso, procedere al suo arresto.

 

Gli agenti impegnati nell’inseguimento:

 

 

Possono portare le armi di ordinanza, ma possono farne uso solo per legittima difesa.

 

L’inseguimento può avvenire soltanto attraverso frontiere terrestri e non consente l’ingresso nei domicili e nei luoghi non aperti al pubblico.

 

In via generale, la Convenzione, che vieta agli agenti impegnati nell’inseguimento di procedere autonomamente al fermo dell’inseguito, consente di derogarvi quando ricorrono situazioni particolari, che, tra l’altro, non consentono alle autorità locali di intervenire tempestivamente.

 

In merito, la disciplina relativa alle modalità di esecuzione - in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del citato Accordo di Adesione e, comunque, limitatamente al solo diritto di inseguimento attraverso la frontiera comune italo-francese -, è stata prevista nei rapporti tra Italia e Francia secondo due dichiarazioni unilaterali dei rispettivi Governi (all. 9), di contenuto sostanzialmente identico, in virtù delle quali:

 

 

Anche quando è consentito, il fermo ha comunque effetto solo fino al momento in cui le Autorità locali non hanno potuto verificare l’identità della persona inseguita o hanno proceduto al suo arresto.

 

Nell’ipotesi di fermo, gli agenti "inseguitori" possono far uso di manette, sequestrare gli oggetti in possesso del "fermato" ed effettuare la sua "perquisizione di sicurezza".

Per la Guardia di Finanza, secondo gli artt. 2 e 3 dell’Accordo di Adesione alla Convenzione, l’esercizio dell’osservazione e dell’inseguimento è stato limitato agli illeciti relativi alla falsificazione di denaro, al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, al traffico di armi e esplosivi nonché al trasporto di rifiuti tossici e nocivi, mentre per la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri è stata considerata una competenza piena per i reati previsti dagli artt. 40 e 41 della Convenzione.

 

  1. L’istituzione e gestione del sistema d’informazione comune (S.I.S.) – art. 92 e segg. della Convenzione.

 

 

La Convenzione ha previsto la creazione di una banca dati informatizzata accessibile a tutti gli Stati contraenti (c.d. Sistema d’informazione Schengen - SIS) contenente un complesso di informazioni idoneo ad agevolare i controlli di frontiera, di polizia e di dogana (e relativo fra l’altro alle persone ricercate per l’arresto a fine di estradizione, agli stranieri segnalati per motivi di ordine pubblico, alle persone implicate nella criminalità organizzata, ai beni ricercati a fini di sequestro personale).

 

Gli organi nazionali di collegamento con il S.I.S. sono denominati S.I.RE.N.E., acronimo di Supplementary Information Request at the National Entry.

 

Il SIS è costituito da una sezione nazionale presso ciascun Paese aderente all’accordo (indicata come N-SIS) e da un’unità di supporto tecnico situata a Strasburgo (ed indicata come C-SIS). Ciascuna struttura (sia N-SIS che C-SIS) possiede una copia identica della base informativa. La base informativa del C-SIS costituisce il riferimento di tutto il sistema. È proprio il C-SIS che coordina e controlla l’aggiornamento in tempo reale di tutte le altre basi informative a partire dalla richiesta di un N-SIS.

 

L’unità N-SIS italiana dipende dal Ministero dell’Interno e coinvolge nel suo funzionamento i Ministeri di Grazia e Giustizia e degli Affari Esteri. Coerentemente alla struttura di ogni altro N-SIS, anche quello italiano è integrato da un Ufficio S.I.RE.N.E., dipendente dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale di Polizia Criminale.

 

Si tratta, in sostanza, di una struttura operativa che impegna il personale delle tre forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) in funzione 24 ore su 24.

 

4.3. Gli strumenti di contrasto previsti dalla normativa nazionale.

 

Il Capo II del Decreto legislativo 25 luglio 1998, nr. 286 (cit. all. 1) è dedicato alle misure di contrasto all’immigrazione clandestina, alla repressione dello sfruttamento criminale dei flussi migratori, al respingimento dal territorio nazionale ed alle espulsioni.

 

La disciplina precedente in materia è stata fortemente innovata nell’intento di potenziare sensibilmente le misure di contrasto delle immigrazioni clandestine, anche in relazione ai doveri assunti dall’Italia nei confronti dei "partners" europei, per i quali l’Italia costituisce la "linea di frontiera avanzata", oltre che per meglio tutelare il lavoro e le condizioni di vita di coloro che - cittadini o stranieri - risiedono regolarmente nel nostro Paese.

 

Per tutte le nuove misure è stata prevista, al contempo, la massima garanzia del controllo giurisdizionale.

L’articolo 10 disciplina il respingimento prevedendone l’applicazione oltre che sulla linea di frontiera, ovvero nella sua area tradizionale di applicazione, anche sul territorio, nei confronti degli stranieri che non hanno titolo a varcare legittimamente i confini. Infatti, è stabilito che:

 

 

 

Da sottolineare il fatto che, nei casi in cui non sia possibile comprovare la stretta relazione causale e temporale fra il momento dell’ingresso clandestino e il momento dell’individuazione nel territorio, occorrerà procedere all’espulsione e non al respingimento.

 

Il respingimento non è comunque ammesso per i richiedenti asilo e per coloro nei cui confronti devono essere adottati provvedimenti di protezione temporanea.

 

L’articolo 13 disciplina, con profili spiccatamente innovativi, l’istituto dell’espulsione amministrativa, mentre è rimasta sostanzialmente invariata l’espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, disposta dal Ministro dell’Interno, informando preventivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro degli Affari Esteri.

L’espulsione amministrativa è disposta dal Prefetto quando lo straniero:

 

 

Nel caso di persona sottoposta a procedimento penale occorre il nulla asta del giudice competente (in relazione allo stato del procedimento), che è rilasciato salvo inderogabili esigenze processuali.

 

L’esecuzione dell’espulsione è curata dal Questore.

 

Essa avviene con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica nei seguenti casi:

 

 

Secondo quanto stabilito da apposite circolari ministeriali, la competenza primaria all’accompagnamento alla frontiera dei cittadini stranieri nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione, ricade sulla Polizia di Stato, mentre l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza forniscono la loro collaborazione soltanto in ipotesi eccezionali, riferite a situazioni di particolare necessità ed urgenza, da valutare in seno al Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

 

In ogni altro caso, l’espulsione è eseguita mediante l’intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine dei quindici giorni e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all’ufficio di polizia di frontiera.

 

Nei confronti dell’espulsione disposta dal Ministro dell’Interno è esperibile il tradizionale ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, in osservanza delle disposizioni vigenti circa la tutela degli interessi legittimi e la competenza territoriale del Giudice amministrativo.

 

Avverso l’espulsione disposta dal Prefetto, per i motivi previsti dalla legge, è invece concesso il ricorso al Giudice Ordinario, secondo la procedura di cui all’articolo 737 e seguenti del Codice di Procedura Civile (procedimenti in camera di consiglio).

 

Viene, infine, stabilito un termine temporale al divieto di rientro sul territorio nazionale connesso all’espulsione (5 anni, a meno che il pretore con il provvedimento che decide sul ricorso non stabilisca un termine diverso, comunque non inferiore ai tre anni).

 

Particolare rilevanza assumono, poi, le disposizioni che riguardano il potenziamento e il coordinamento dei controlli di frontiera e l’apparato sanzionatorio introdotto per i delitti connessi all’immigrazione clandestina.

 

Per quanto concerne il primo aspetto, il 3° comma dell’articolo 11, prevede che nell’ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell’Interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d’intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale.

 

In materia penalistica, il Testo Unico prevede la punibilità di alcune condotte dirette a favorire o a trarre vantaggio dall’immigrazione clandestina.

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato violando le disposizioni di legge è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

 

La pena è aumentata:

 

 

Nei casi indicati è obbligatorio l’arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

 

Fuori dalle ipotesi sopra prescritte e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a trenta milioni chiunque favorisce la permanenza nel territorio dello Stato in violazione delle norme di legge ovvero al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero.

 

In quest’ultimo caso, è evidente il riferimento a ipotesi di sfruttamento di tale condizione di illegalità (es. per lavoro nero, impiego in attività di traffico e spaccio di stupefacenti, prostituzione). La disposizione si pone idealmente in rapporto con quella dell’art.18 che tende ad agevolare, anche attraverso specifiche forme di protezione sociale, l’allontanamento dello straniero, oggetto di sfruttamento, dai condizionamenti dell’organizzazione delinquenziale.

 

Proprio allo scopo di contrastare il fenomeno del lavoro nero, il Testo Unico sull’immigrazione, nel disciplinare le modalità per l’instaurazione e l’esecuzione di rapporti di lavoro con i cittadini stranieri, prevede apposite sanzioni penali (arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire 2 milioni a 6 milioni) per il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri in condizioni di irregolarità (artt. 22, comma 10, e 24 comma 6).

La legge (art. 12, 6° comma) ha, poi, previsto anche alcuni obblighi in capo ai vettori (marittimi, aerei o terrestri), i quali sono tenuti a

 

 

 

 

 

 

In caso di inosservanza anche di uno solo dei citati obblighi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 50 milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi, è disposta la sospensione da 1 a 12 mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione inerenti all’attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.

 

Relativamente ai poteri concessi alle forze di polizia per una più adeguata azione di contrasto, si segnala che gli ufficiali e gli agenti di p.s. operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e all’ispezione dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di tempo e di luogo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno commettere uno dei reati sopra indicati. Dell’esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale, da trasmettere entro 48 ore al Procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive 48 ore.

 

Nelle medesime circostanze gli ufficiali di p.g. possono altresì procedere a perquisizioni, con l’osservanza delle disposizioni del codice di procedura penale.

 

Importanti novità sono state introdotte dal d.l.vo 113/99 (cit. all. 7) alla disciplina dei beni sequestrati e confiscati.

 

I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati in materia di immigrazione clandestina sono affidati dall’autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

 

I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati, onde evitare che gli stessi possano, indirettamente, ritornare nella disponibilità delle organizzazioni criminali.

 

I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono, a richiesta, assegnati all’amministrazione o trasferiti all’ente che ne abbiano avuto l’uso ovvero sono alienati. I mezzi di trasporto che non sono assegnati o trasferiti per le finalità indicate dalla legge non possono essere alienati e sono distrutti.

 

Per quanto riguarda le somme di denaro confiscate a seguito di condanna, nonché le somme ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e all’assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati

INDICE DELLA LEGISLAZIONE RICHIAMATA

 

Allegato 1 : Decreto legislativo 25 luglio 1998, nr. 286 (stralcio). Testo Unico sull’immigrazione.

 

Allegato 2: Accordo di Schengen.

 

Allegato 3: Convenzione di Applicazione dell’Accordo di Schengen.

 

Allegato 4: Legge di ratifica 30 settembre 1993, nr. 388.

 

Allegato 5: Decreto Ministeriale 2 agosto 1997 – Organizzazione dei servizi di polizia di frontiera.

 

Allegato 6: Direttive del 25 marzo 1998 riguardanti la Polizia sul mare.

 

Allegato 7: Decreto legislativo 13 aprile 1999, nr. 113.

 

Allegato 8: Accordo di Adesione della Repubblica Italiana alla Convenzione di Schengen.

 

Allegato 9: Dichiarazioni di Italia e Francia sulle modalità di esercizio del diritto di inseguimento transfrontaliero.

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

 

 

 

Per la realizzazione della presente monografia sono state consultate le seguenti pubblicazioni:

 

 

Parte prima:

 

    1. Ministero dell’Interno – Relazione sulla presenza in Italia e sulle situazioni di irregolarità. 1997.

 

 

Parte seconda:

 

    1. Ministero dell’Interno Direzione Centrale per i Servizi Antidroga– Relazione Annuale per il 1998.
    2. Ministero dell’Interno Direzione Centrale per i Servizi Antidroga – Traffico internazionale di stupefacenti ad opera di gruppi albanesi presenti in Italia.
    3. Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza – Relazione Annuale sulla Criminalità Organizzata 1998.

 

Parte terza:

 

    1. S. Bellucci – Schengen, l’Europa senza frontiere e le nuove misure di cooperazione tra polizie -Seconda Edizione, Roma 1997.
    2. Camera dei Deputati/Senato della Repubblica – Stato di attuazione della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen – Atti Parlamentari della XIII Legislatura, Roma 1998.

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