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Dal Codice Rocco alla legge Carotti
CARLO TAORMINA
Dirò subito che sul problema delle investigazioni private nutro da sempre grossissime perplessità, non soltanto per la scarsa professionalità che è stata spesso manifestata. E’ vero, come diceva il dottor Alunno, che di professionalità ne ha molta, che questi anni sono passati inutilmente; ma io dico francamente che, tenuto conto delle professionalità disposizione, meno male che sono passati inutilmente. Dobbiamo parlare di questi problemi con estrema franchezza.
Siamo tutti d’accordo che le indagini difensive esistono già nel nostro codice: l’art.38 è preciso, ed è stato anche ulteriormente integrato con la legge dell’agosto del 1997. Quindi molte cose già da oggi si possono fare. Certo, mancano all’avvocato le possibilità di accedere all’informazione attraverso l’uso dei mezzi di coercizione (parlo delle intercettazioni telefoniche, delle perquisizioni, dei sequestri), ed è evidente che un’attività di indagine difensiva manca, rispetto a questo tipo di accesso alla notizia, ed è inutile che ci sia.
Ma perché non si fanno le indagini difensive in Italia? Perché non c’è una regolamentazione? La regolamentazione non c’è perché mancano le professionalità, e dove le professionalità ci sono, a cagione di alcuni fenomeni che attanagliano il nostro paese – e mi riferisco alla criminalità organizzata – rischiano di creare una polizia privata contro una polizia pubblica. E questo è un problema serissimo, perché mafia, ‘ndrangheta e camorra la polizia investigativa se la sapranno bene organizzare. E’ un problema estremamente delicato, e non è casuale che la legge, già licenziata da un ramo del parlamento si sia poi sostanzialmente arenata. E non è nemmeno casuale, e vengo subito al tema connesso di cui parlavate poc’anzi, che la legge Carotti contenga delle controindicazioni, abilmente nascoste, all’introduzione delle indagini difensive. Tenete presente che, come Carotti vi confermerà, la normativa sulle indagini difensive aveva raggiunto un notevole livello di perfezione, creando responsabilità. Poteri ma anche responsabilità. Il problema del favoreggiamento, della istigazione alla falsa testimonianza è il problema principale che sta dietro questo tipo di regolamentazione e, devo dire, che il primo ramo del parlamento che se ne è interessato, aveva adottato alcune soluzioni apprezzabili.
Che cosa sta succedendo? Questa legge Carotti ha, in realtà, introdotto un nuovo sistema processuale. E allora io vorrei capire dove siamo oggi. Per moltissimi anni noi abbiamo ritenuto di dover lavorare per superare il codice Rocco, perché, dicevamo, il codice Rocco mette in mano ai giudici e ai pm troppi poteri; dicevamo: le parti private, ma anche quelle pubbliche, non hanno la possibilità di essere protagonisti della formazione della prova, e quindi dobbiamo cambiare sistema.
I dibattimenti, si diceva allora, sono un simulacro. In realtà, è tutto deciso nel corso dell’istruttoria (della vecchia istruttoria), i dibattimenti sono inutili; gli ufficiali e sottufficiali presenti e che hanno vissuto, avendo i capelli bianchi come i miei, quegli anni, sanno benissimo che andavano a perdere tempo – mattinate intere – per confermare il rapporto a proprio firma perché i dibattimenti, si diceva, non servivano a niente. Allora abbiamo fatto un nuovo processo. nel quale il dibattimento serve a tutto. Lo abbiamo fatto nell’89. Siamo arrivati al ’99. In questi 10 anni credo che le caratteristiche fondamentali del processo –guardando dal lato critico, anche perché se dovessimo guardare dal lato non critico e quindi trovare qualcosa di buono sarebbe molto difficile farlo - siano state queste: una compressione dei diritti di difendersi provando (non della difesa in genere, della possibilità di partecipazione, di intervenire, di interloquire, ma di difendersi provando) e la centralità della prova attraverso la collaborazione di giustizia, che ha scalzato un patrimonio di capacità investigative che facevano delle nostre forze dell’ordine, le più qualificate a livello internazionale.
E’ cambiato il sistema: dal codice Rocco siamo passati al codice Vassalli, come qualcuno lo chiama, anche se non è di Vassalli. Siamo passati da un codice all’altro, ma, nella sostanza delle cose, per ragioni diverse, prima non ci difendevamo per un motivo, dopo non ci difendevamo per un altro; prima si investigava in maniera unilaterale per un motivo, oggi si investiga in maniera unilaterale, perché non si fanno più indagini, investigazioni, approfondimenti, accertamenti penali seri, ma, più che ricercare la prova, si ricerca il pentito. Questo è il panorama con il quale ci confrontiamo.
Che fa la legge Carotti? La legge Carotti parte con delle valenze sicuramente di tipo garantistico, ma poi, nella sostanza, più liberticida non poteva essere. Faccio un esempio: sembra una norma di apertura quella in virtù della quale il pm al termine delle indagini deve notificare all’indagato l’avviso di chiusa inchiesta. Da quel termine scattano 20 giorni di tempo, entro i quali l’indagato può chiedere prove, può chiedere di essere interrogato (altrimenti non lo convoca nessuno), può addurre le prove raccolte attraverso il proprio difensore; come, quali e quante, non ho capito in che termini. Si pensa: guarda che ordinamento, un ordinamento che si preoccupa di consentire all’indagato una interlocuzione nel momento delle indagini e prima che si decida se debba essere fatta una richiesta di archiviazione o una richiesta di rinvio a giudizio.
Allora, cosa succede? Io dico che c’è una contraddizione rispetto alla utilizzazione delle indagini difensive e alla regolamentazione. C’è una controspinta alle indagini difensive; perché qui affermiamo il principio in virtù del quale la prova difensiva, ad esempio la prova di alibi che mi dovrebbe poi portare ad una possibilità di non andare al processo, me la deve gestire il pm. E’ una cosa importante. Sentivo un collega che parlava di separazione delle carriere; non andiamo a dialogare sui massimi sistemi, ma certamente il prblema c’è. Tanto per cominciare, si può pensare che un indagato metta in mano le sue prove al pm, in quanto si pensi che quello non è un pm, ma che sia un soggetto che svolga delle funzioni come quelle dei giudici. Quindi una norma che pare di garanzia invece è una norma che, non soltanto taglia le gambe alle indagini difensive – perché si dice che le indagini ulteriori me le fa il pm, ma si afferma nuovamente il principio che il pm è organo affidabile per la sua imparzialità, per la sua osservanza di legalità, e quindi, come tale, accessibile come lo è il giudice. La situazione del processo penale si è talmente ingarbugliata che veramente non si riesce più a capire che cosa dobbiamo fare.
Nel passato c’era possibilità di abbreviare il rito e di avere delle conseguenze sanzionatorie più favorevoli. Non so se vi ricordate: un magistrato di Caltanissetta il giorno dopo l’entrata in vigore della legge Carotti, disse: "Carotti ha eliminato l’ergastolo". Aveva ragione, perché a fronte di questi ricatti, che dovevano essere eliminati, che sono stati dei soprusi del pm da una parte e dei giudici dall’altra (perché il pm non dava il consenso al giudizio abbreviato e il giudice, quando il pm ti dava giudizi abbreviati, partiva da una pena più alta del normale per poi abbassarla ad un terzo e ti rifilavano esattamente la pena che ti avrebbero rifilato in dibattimento). Io sono contrario a mettere su un piatto della bilancia il reato commesso e sull’altro piatto della bilancia premi per fare prima i processi; credo che sia una cosa ignobile: sono due valori che non c’entrano assolutamente niente. Non capisco perché chi ha commesso un omicidio punibile con la pena dell’ergastolo, solo perché chiede e fa fare prima il processo debba prendere 30 anni. Ma tant’è: è stato istituito questo meccanismo che si basa sul fatto che basta che l’imputato chieda il giudizio abbreviato, e il giudice è obbligato a darglielo.
È stato istituito il meccanismo che ha escluso dal circuito il pm, grazie a Dio, ma ha messo nelle mani del giudice un laccio dal quale è impossibile che si possa districare. Ora, voi capite: chi è che colpevole va a dibattimento? Nessuno! Dico questo perché siamo partiti da un’ipotesi. Siamo partiti dall’ipotesi che il Codice Rocco ci dava dibattimenti apparenti, il Codice Vassalli ci dava dibattimenti pieni (ma in realtà mortificati attraverso i meccanismi probatori che facevano capo ai pentiti) e siamo arrivati alla Legge Carotti, la quale, attraverso questo marchingegno, che è la vera regola introdotta, la vera regola nuova, il vero sistema processuale nuovo, ci mette in questa situazione libertiida. Questo è un terzo sistema processuale che si alterna nella storia della Repubblica: la vera regola è quella che l’imputato con la sua volontà è in grado, con vantaggi rilevanti di ovviare alle celebrazioni dei dibattimenti.
La strage di Capaci, la strage di via D’Amelio, su richiesta dell’imputato non si sarebbe mai discussa in dibattimento. Allora io vi dico: siccome questa logica della legge Carotti - se è una logica - è stata rimpinguata, perché quel giudice al quale tu dici voglio fare il processo abbreviato e quindi scantona e scarta qualsiasi altra possibilità di svolgimento di processi è stato dotato di poteri probatori pieni. Il giudice d’ufficio può assumere qualsiasi prova nel corso del giudizio abbreviato. Ricordate il Codice Rocco: ci lamentavamo che il giudice istruttore aveva tutti i poteri d’ufficio di acquisizione delle prove. Non solo siamo tornati ad un giudice che acquisisce le prove che vuole, ma siamo arrivati ad un giudice che condanna e che assolve dopo aver scelto le prove che deve assumere per raggiungere questo risultato.
Allora, alla fine della fiera, come si dice, alla fine di questa evoluzione, fateci capire cosa dobbiamo fare. Perché abbiamo avuto un processo inquisitorio, quello del Codice Rocco, nel quale il dibattimento era addirittura maggiormente esaltato di quanto non dovrebbe avvenire nel sistema attuale. Abbiamo avuto un Codice Vassalli, nel quale abbiamo vissuto una stagione primaverile, con la ventata del processo democratico in sede dibattimentale… E ci troviamo oggi di fronte a questa situazione? Che cosa significa? Chi fa la richiesta di giudizio abbreviato avrà a disposizione un processo con l’acquisizione probatoria, che non le parti ma il giudice deciderà di volta in volta a suo piacimento, in relazione alle esigenze della decisione. E’ o non è un sistema inquisitorio questo nel quale il dibattimento è marginalizzato? La marginalizzazione del dibattimento dipende dall’imputato…
La esemplarità del processo penale ha una funzione deterrente fortissima, perché è importante che la gente veda i processi per gli omicidi, per le stragi, per l’associazione a delinquere di stampo mafioso dentro i Tribunali, nelle aule di giustizia. La esemplarità pare che non interessi più a nessuno. Dunque, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dire che alla fine di questa evoluzione, e noi parliamo qui di indagini difensive, non è un problema di indagini difensive; le indagini difensive sono diventate non soltanto un inutile appello, ma sono attività incompatibili strutturalmente con il nuovo sistema processuale che è diventato più inquisitorio di quello che ci ha governati fino al 1989 a partire dal 1930.
Tutte le scelte sono possibili, per carità, e questa è una scelta legislativa che, anzi, devo dire, è passata se non con l’ignoranza (non di Carotti), ma con la convivenza di tutti, perché purtroppo delle cose processuali non è che poi molti capiscano e perché poi, chi dovrebbe capire risponde ad altre esigenze piuttosto che a quelle dei cittadini, piuttosto che a quelle delle vittime dei reati, piuttosto che a quelle degli imputati.
Se questo deve essere il processo del 2000, cioè il processo nel quale i dibattimenti non si fanno e tutto ruota intorno ad una giurisdizione inquisitoria, ne prendiamo atto. Io stesso mi chiedo se questo è il soliloquio di un giurista oppure una diagnosi fondata. Un punto mi pare comunque certo: mentre i processi per i reati diciamo così comuni tollerano bene il dibattimento, i processi per la criminalità organizzata non tollerano il dibattimento o comunque non tollerano il compimento di atti di acquisizione probatoria in pubblico. Allora ecco perché io chiudo dicendo: "qual è la nostra strada. E’ la strada di una generalizzazione del processo inquisitorio o è una strada di un processo alternativo, di una strategia processuale alternativa, che faccia sì che si corra su due binari; il binario di tutti i processi ad esclusione di quelli di criminalità organizzata e il binario dei processi di criminalità organizzata?
Questo è il punto, perché io ho la sensazione che voi legislatori avete voluti risolvere tutti i problemi. Avete voluto risolvere il problema importante della acquisizione delle prove nella materia della criminalità organizzata, ricordandovi del giudice istruttore del codice Rocco, e avete fatto una generalizzazione di questo principio. Mentre con riferimento alla criminalità organizzata opportunamente ridisegnata la normativa è apprezzabile, per quel che riguarda il normale svolgimento del diritto penale, quello di tutti i giorni, non possiamo continuare a dire che il rapinatore o il concussore o il corruttore possa risolvere il problema dentro la stanza del giudice dell’udienza preliminare senza che venga esposto al pubblico "uditorio" per avere commesso questi reati.
(23 marzo 2000)
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