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I VALORI DELLA COSTITUZIONE
TRA PRIMA E SECONDA REPUBBLICA
Enrico DI NICOLA
Procuratore della Repubblica di Pescara
1. LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
La Costituzione Italiana, approvata dall'Assemblea Costituente il 22/12/1947 ed entrata in vigore l'1/1/1948, costituisce, a detta di tutti, almeno sotto il profilo formale, malgrado la sua non verde età, una delle migliori Costituzioni del mondo e la più adeguata, specie per quanto riguarda gli obiettivi democratici predisposti e gli strumenti di controllo adottati (controlli Parlamentari, giurisdizionali, sociali), a far fronte alle complesse esigenze delle società moderne più civili e sviluppate.
Non è qui il caso di analizzare contenuto, storia e vita della nostra Costituzione.
Appare però opportuno ricordare, a chi ritiene, forse troppo superficialmente e solo giornalisticamente, seguendo le mode correnti, di vivere in un mondo nuovo che ancora non c'è e che, pertanto, non ancora si conosce e si può valutare, alcuni punti di riferimento che hanno fatto, fanno e continueranno a fare, della nostra Carta Costituzionale il centro focale di quella che dovrebbe essere la nostra cultura istituzionale.
Si tratta del fondamento storico, del fondamento giuridico, del fondamento politico e, soprattutto, dei "valori" di cui essa è informata e della gerarchia di valori che essa prefigura.
Il fondamento storico è rappresentato dall'esito della seconda guerra mondiale, dalla Resistenza, dalla fine del regime fascista, dall'avvento della Repubblica nata il 2 giugno del 1946.
Il fondamento politico è rappresentato dal rifiuto del fascismo, dalla affermazione del metodo democratico come metodo di lotta politica con deciso ripudio della violenza, dal riconoscimento delle libertà politiche e civili, ed, insomma, dalla volontà politica di costituire uno stato moderno di diritto e sociale, a struttura liberal-democratica, - diretto alla realizzazione di valori primari - analiticamente indicati come "principi fondamentali" (artt. da 1 a 12) - attraverso una precisa disciplina dei rapporti civili, etico-sociali, economici e politici dei cittadini in una concezione dei diritti-doveri mirante alla piena e cosciente responsabilizzazione di tutti e di ciascuno.
Il fondamento istituzionale è rappresentato dalla scelta del sistema parlamentare basato su una netta tripartizione dei poteri intesa, però, non come separazione conflittuale, ma come distinzione, sia pur netta, ma coordinata ed equilibrata delle rispettive attribuzioni considerate, conseguentemente, come funzioni piuttosto che come poteri in senso stretto, per lo svolgimento dell'armonica attività unitaria dello Stato volta alla realizzazione dei valori ed al raggiungimento dei fini prefigurati nelle disposizioni previste dall'art. 1 all'art. 54 Cost.
2.
I VALORI DELLA COSTITUZIONESi giunge, così, al tema centrale, quello dei "valori" caratterizzanti a tal punto la nostra Costituzione da farla definire - con aggettivo che oggi purtroppo ha assunto significato negativo - Costituzione "ideologica".
Si tratta dei "valori" portanti indicati nei "Principi fondamentali" (artt. da 1 a 12), e costituenti, a cominciare dal suffragio universale, dal metodo democratico, dalla tutela del lavoro, dai diritti inviolabili e dai doveri inderogabili dell'uomo, dal principio di uguaglianza, dal rifiuto della violenza e della guerra come mezzi per risolvere i problemi interni ed internazionali, il vertice della gerarchia di valori su cui si fonda la nostra Repubblica.
Affermiamolo a testa alta e con orgoglio, in nome della legalità repubblicana, nei confronti di chi, chiunque esso sia, nei fatti più che nelle parole, ha posto al vertice della gerarchia dei valori, il denaro per il potere o il potere per il denaro.
E si tratta non di confusione dei valori, ma di integrazione a sintesi dei valori provenienti dai filoni culturali reali che vivificano il nostro Paese, la nostra società, il nostro popolo e, quindi, la nostra Nazione: la cultura liberale, la cultura socialista, la cultura cattolica, così come maturate in Italia e in Occidente che fanno della nostra Costituzione una costituzione di valori concreti e non astrattamente ideologica.
E si badi bene che quando parlo di "filoni culturali" non mi riferisco a quei partiti che, prendendo nomi identici o pretendendo, comunque, di ispirarsi a quelle culture, hanno ridotto una questione di valori ad una questione di potere, di clientela e di poltrone, tradendo i valori stessi.
Nè alcuna confusione può essere consentita dall'art. 49 Cost. che prevede i "partiti" come strumento essenziale del metodo democratico per consentire a tutti i cittadini di concorrere liberamente a determinare la politica nazionale perchè qui sono i cittadini che si servono dei partiti per partecipare e non, come è avvenuto ed avviene, dei partiti, quali centri di potere, che si servono dei cittadini per fini che poco o nulla hanno a che fare con quei valori.
E' sufficiente un cenno ad alcune norme della Costituzione per rendersi conto di come sia felice la sintesi tra i filoni culturali caratterizzanti la Storia d'Italia.
L'art. 1 è la proclamazione della democrazia con il riconoscimento, da un lato della sovranità popolare attuata attraverso il suffragio universale e, dall'altro, del sistema liberal-democratico proiettato alla tutela del lavoro a cui corrisponde il diritto al lavoro previsto nell'art. 4, gli artt. 2 e 3 sono l'affermazione dello Stato di diritto e sociale.
Ai diritti inviolabili dell'uomo - come singolo e nelle formazioni sociali - corrispondono i doveri inderogabili di solidarietà politica economica sociale.
Il principio di uguaglianza, sia sotto il profilo formale che sostanziale, è affermato nell'art. 3.
Tra i diritti di libertà, la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di stampa garantiti dall'art. 21 Cost. assicurano, con l'esercizio del diritto-dovere di cronaca e di critica, il diritto e dovere di informazione e, pertanto, anche la importantissima funzione di controllo, esplicata, mediante i "mass media", sui centri di potere pubblici e privati e sull'adempimento, da parte di ciascuno, dei doveri di cui all'art. 54 Cost.
La libertà di iniziativa economico privata - con i limiti dell'utilità sociale, della sicurezza, della libertà, della dignità umana - ha per obiettivi finali i fini sociali (art. 41) ed, a tal fine, è prevista la funzione sociale dalla proprietà privata.
Certo, tra i vari valori da tutelare possono sorgere e sorgono contrasti nella complessa realtà della vita sociale che vede spesso contrapposti i valori dell'Autorità e della Libertà, della giustizia sociale e dei diritti individuali, della persona singola e della società, e non può ignorare la distinzione tra beni strumentali (ad. es. indipendenza del Pubblico Ministero ed obbligatorietà dell'azione penale) e beni finali (diritto di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge).
La Costituzione si pone anche questo problema e lo risolve con il bilanciamento degli interessi, con l'indicazione ed il perseguimento degli obiettivi finali, e, soprattutto, con il principio di legalità e con la disciplina della funzione giurisdizionale esercitata da una Magistratura indipendente ed autonoma che, nell'applicazione della legge al caso concreto, deve dirimere i contrasti tra i valori ricordando che la fonte primaria interpretativa è la Costituzione della Repubblica.
Sarebbe entusiasmante percorrere insieme tutta la strada dei valori Costituzionali: ci limitiamo a questi cenni, invitando i giovani ad avvicinarsi sempre più a tali valori che, come la Storia mondiale ha dimostrato - dando ragione ai nostri Costituenti - sono i valori portanti di ogni civiltà e di ogni sviluppo culturale, politico, economico, sociale dell'umanità intera.
Non posso fare a meno, però di sottolineare che:
a) al centro della nostra Costituzione "di valori", c'è lo Stato di diritto e sociale, c'è l'ordinamento giuridico garante di quei valori;
b) al centro di tutti i valori costituzionali c'è l'uomo, visto non soltanto come persona singola, ma come persona che vive in società, come persona che può crescere solo in quanto cresca e nella misura in cui cresca la collettività, come persona che ha quindi la responsabilità di se stesso e reciprocamente, degli altri, nel divenire dell'umanità.
3.
LA COSTITUZIONE “FORMALE” E LA COSTITUZIONE “MATERIALE”
A questo punto sento già chi potrebbe, in parte a ragione, eccepire: ma come si può costruire un ragionamento sulla base di utopie e non di realtà?
Come non tener conto del fatto che in questi 45 anni di vita della Costituzione non ne sono stati realizzati i valori e che la Costituzione materiale, come è vissuta e come vive, è diversa da quella formale?
A parte il fatto che, a mio avviso, senza le "utopie" - come mete finali - non vi sarebbe stato progresso dell'umanità, la obiezione, malgrado la sua apparente validità, non è fondata ove si consideri che:
- non è vero che in questi 45 anni di Repubblica i valori Costituzionali non sono stati affatto realizzati;
- è vero che la Costituzione materiale non corrisponde a quella formale, ma ciò nulla toglie alla esigenza di applicare la Costituzione per farne vivere completamente i valori trasformandola così da "formale" a "materiale";
- chi parla di modifiche alla Costituzione ne parla più in senso "formale" che in senso "sostanziale".
Al riguardo, per evitare che le affermazioni di cui sopra restino tali, è opportuno aggiungere alcune osservazioni.
3.1.
La realizzazione dei valori costituzionali
La Costituzione Italiana, pur avendo rivoluzionato l'assetto ordinamentale italiano, si calò, nel 1948, in una realtà umana e sociale, almeno a livello di massa, ben lontana dalla sua dimensione moderna. I problemi della esistenza materiale erano primari e la cultura era antica. La mentalità era ancora limitata, se non fascista. Molta parte della classe dirigente si oppose.
La distinzione tra norme programmatiche e norme precettive, inizialmente operata, con una estensione anomala, inconcepibile e reazionaria dalla Corte di Cassazione, determinò un ritardo notevole nell'applicazione della Costituzione.
Conseguenze ancor più notevoli e decisive dipesero dalla lunga e travagliata attuazione della Corte Costituzionale (istituita nel 1953) e del Consiglio Superiore della Magistratura (istituito nel 1958).
I superamenti di questi ed altri numerosi e seri ostacoli, posti e voluti da chi si opponeva ai valori costituzionali, costituirono tappe importanti ed obbligate per l'attuazione della Costituzione e per la sua marcia verso la trasformazione da Costituzione formale a Costituzione materiale perchè consentirono quelle evoluzioni dell'ordinamento giuridico che portarono all'affermazione concreta di molti dei valori costituzionali.
E' sufficiente dare una occhiata alla legislazione e giurisprudenza ordinaria e costituzionale di questo periodo, ricordare i momenti di storia vissuta che fanno onore alla nostra democrazia (elezioni pacificamente e regolarmente svolte, elevati dibattiti parlamentari, crisi politiche democraticamente vissute, manifestazioni democratiche effettuate, rispetto dei diritti politici e civili mantenuto, superamento, senza prevaricazioni dei diritti e per lo più con leggi ordinarie, delle crisi causate da movimenti golpisti, strategie delle tensioni e del terrore, anni di piombo e terrorismo, le vittorie riportate sulla mafia e, da ultimo, la svolta di "tangentopoli", che ha trovato l'occasione di esprimersi attraverso l'azione di una Magistratura libera ed indipendente ecc.), riflettere sui passi avanti compiuti per merito del lavoro e dell'azione della maggior parte dei cittadini e della parte sana delle forze politiche e delle istituzioni (malgrado una classe dirigente per lo più inadeguata ed incapace), per rendersi conto che, lentamente, faticosamente, ma inesorabilmente, in questi 50 anni, si è andata costruendo la Costituzione materiale sul modello di quella formale, almeno per la parte che qui interessa: quella concernente "i valori".
3.2.
La cultura della legalità e delle istituzioni per l’attuazione della Costituzione
Con una Costituzione tanto valida come quella descritta, avremmo potuto attenderci maggiori e migliori risultati concreti, se non ci fosse stata l’occupazione delle istituzioni da parte dei partiti e di altri centri di potere, palesi ed occulti, ma la costruzione della democrazia non meramente formale è un fatto culturale lungo e difficile che richiede la maturazione di tutti e, quindi, non solo anni, ma secoli. E la nostra democrazia è ancora giovane.
Pertanto non si può dire che, da questo punto di vista, gli anni dal 1948 ad oggi siano passati invano.
Nemmeno, però, si può dire che il percorso è concluso essendo appena iniziato.
Infatti è mancata e manca la cultura della legalità e, quindi, delle istituzioni (quello che è definito "senso dello Stato") e della giustizia.
Il cittadino italiano, pur vivendo in uno Stato democratico di diritto e sociale fondato su questa Costituzione e pur avendo la consapevolezza che l'ordinamento giuridico vigente, valutato complessivamente, costituisce, nel suo divenire e nel suo farsi, una realtà comportante, malgrado le resistenze e gli ostacoli che incontra, una continua crescita democratica del Paese, tuttavia vede le istituzioni e la giustizia, istituzionalmente intesa e nella sua struttura ordinamentale, sempre più lontane dalla gente, incapaci di dare risposte adeguate alle domande reali provenienti dalla società civile, scarsamente credibili nella loro inefficienza che spesso si manifesta in un'autorità basata sulla forza e sulla paura piuttosto che sul consenso e sul rispetto.
Si tratta di un distacco che, malgrado "tangentopoli", esiste ancora e non può non esistere quando la sentenza definitiva interviene a distanza di anni; quando il diritto e l'esercizio concreto del diritto non sempre coincidono; quando la legalità formale spesso contrasta con la legalità sostanziale (e su questo torneremo).
Molte sono le cause di questo distacco del cittadino dalle istituzioni e, conseguentemente, nella “giustizia” istituzionalmente intesa.
A nostro avviso, la causa principale e più concretamente attiva va ricercata nel fatto che l'ordinamento giuridico, pur se sempre formalmente riconosciuto come il cardine portante della disciplina di tutti i rapporti, molto spesso ha perduto, nella prassi, sul piano politico, economico e sociale, la sua centralità, nel senso che è stato considerato nella realtà, se non nelle parole, "servente" rispetto a centri effettivi di potere economico e politico, palesi ed occulti, di fatto inseritisi nel sistema in posizioni dominanti, anche se talvolta apparentemente contrastanti, con una logica di azione basata su una gerarchia di valori aventi al vertice il denaro per il potere o il potere per il denaro: sicchè quegli stessi elementi (come ad esempio il libero mercato, la concorrenza capitalistica, l'associazionismo partitico e sindacale, l'autonomia negoziale, le varie forme di intervento dello Stato nell'economia, l'organizzazione e la gestione degli enti pubblici ecc.) previsti come strumento da utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi finali fissati dalla Costituzione in un disegno complessivo i cui criteri ordinanti devono essere fissati dall'ordinamento giuridico, sono stati, invece, spesso considerati essi stessi obiettivi finali del potere da raggiungere anche attraverso le prassi di utilizzare l'ordinamento giuridico come mero strumento.
In proposito gli esempi non mancano e si estendono, dai grandi ai piccoli casi, in tutti i settori del diritto, dal pubblico al privato, dal penale al civile, e riguardano ogni fenomeno economico, politico, sociale.
Per rendersi conto di questa realtà - dimostrata anche dal malessere istituzionale da più parti lamentato - è sufficiente ricordare:
- l'impunità di fatto (salvo che per una piccola percentuale occasionalmente colpita) della criminalità economica;
- le pratiche di finanziamento occulto;
- le prassi esistenti nel sistema dei controlli amministrativi e contabili, degli appalti, degli incarichi, ecc.;
- i collegamenti strettissimi esistenti tra criminalità economica ed i più gravi reati contro la pubblica amministrazione per il rapporto esistente tra criminale economico e potere;
- l'occultamento di attività economiche dietro schermi giuridici fittizi (interposizioni fittizie, società di comodo, partecipazioni in società anonime aventi sedi nei cosidetti paradisi fiscali) o all'ombra di multinazionali estere;
- le prassi instaurate nel rilascio di fatture o di ricevute fiscali e nelle spurie connivenze tra pubblico e privato nei settori della scuola, della sanità, ecc.;
- i fenomeni dell'assenteismo collettivo, del doppio lavoro illegale, delle raccomandazioni per l'esercizio di diritti primari, della deresponsabilizzazione gestionale, del mercimonio dei posti di lavoro, ecc.
E' accaduto ed accade, così, che l'illegalità diventa o tende a diventare indispensabile per il sistema e che colui il quale vuole applicare a tutti i costi la legge possa apparire eversore del sistema stesso e qualche volta rischi di esserlo effettivamente se intacca delicati equilibri economici, politici e sociali.
D'altra parte, è sufficiente pensare al peso che la cosidetta "economia sommersa" ha nel sistema, per rendersi conto, almeno in questo settore, della rilevanza di questa realtà.
Uno degli effetti più perniciosi è che il cittadino, per garantirsi dalle prassi illegali, o assume una posizione di subordinazione psicologica, morale e sociale nei confronti dei poteri, oppure cerca protezione in gruppi - talvolta occulti - creati sulla base di meri interessi personali e privati proprio per inserirsi nel circuito delle prassi illegali onde lucrarne i benefici. Il tessuto democratico collettivo si sfalda in clientele e l'esercizio concreto dei diritti fondamentali della persona diventa mera concessione del "principe".
Le conseguenze della descritta situazione, caratterizzata in sostanza da una legalità formale contrapposta ad una prassi di illegalità sostanziale, sono anche altre e tutte deleterie per le istituzioni democratiche. Queste, infatti, per vivere e crescere hanno bisogno di essere efficienti, ma per essere efficienti devono essere credibili.
La mancanza di credibilità genera inefficienza, e l'inefficienza, a sua volta, genera mancanza di credibilità e, quindi, di partecipazione: con la creazione di un circolo vizioso che è necessario abbattere.
Per abbatterlo è urgente operare su molti fronti e, precisamente, sui fronti culturali, politici, sociali, economici, istituzionali, ordinamentali, ecc.
Ciò, che, però, interessa in questa sede, è l'azione più rilevante: quella che deve consistere nel controllo democratico del sistema esercitato direttamente dal cittadino, attraverso la partecipazione, in nome dell'ordinamento e per il miglior funzionamento delle istituzioni in modo da ripristinare dovunque ed in ogni momento, proprio attraverso le istituzioni, la legalità tradita.
Non è con semplici modifiche dell’ingegneria costituzionale o con la emanazione di leggi che si può superare il distacco della società civile dalle istituzioni e dall'ordinamento ed ottenere la crescita democratica. Tutto questo può certamente essere utile purchè venga garantito che le modifiche siano adeguate all’intero sistema e che le regole siano rispettate. Il che può essere ottenuto soltanto con il coinvolgimento di tutta la società civile nelle istituzioni e nell'ordinamento, attraverso il controllo sociale e la partecipazione, perchè migliorando e rendendo efficienti le istituzioni democratiche, si crea attorno ad esse consenso e credibilità e aumenta l’efficienza, sostituendo così un circuito virtuoso al circolo vizioso da distruggere.
3.3.
La pretesa nuova “Costituente”
Chi richiede la modifica della Costituzione parla addirittura, senza preoccuparsi della Costituzione vigente, della istituzione di un nuovo potere costituente.
Torneremo sul punto, ma fin d’ora interessa segnalare che questo fatto dimostra la esistenza di una volontà politica che, con il pretesto della esistenza di una Costituzione materiale in via di formazione, vuole modificare la Costituzione formale senza troppo preoccuparsi dei diritti già costituzionalmente garantiti: il che è estremamente pericoloso.
4.
LA COSIDDETTA “SECONDA REPUBBLICA”Giuseppe DOSSETTI, nel discorso pronunciato a MILANO il 20 gennaio u.s. in occasione del Convegno “Costituzione Oggi: principi da custodire, istituti da riformare” promosso dal movimento “Città dell’uomo” (discorso pubblicato sul supplemento al n. 4 di Avvenimenti dell’8/2/95) ha affermato che per ora non si possa e non si debba parlare di Seconda Repubblica priva di fondamento storico, di fondamento giuridico e di fondamento politico e che chi ne parla, in fondo, fa della “mitologia sostitutiva” - ormai al centro del conflitto istituzionale in corso - perchè oppone, “alla Costituzione ancora formalmente e sostanzialmente vigente”, “ipotetiche norme di una mitica Costituzione, ancora non scritta, del tutto immaginaria, sulla semplice base di deduzioni ricavate solamente dalla legge elettorale maggioritaria: deduzioni del tutto infondate e senza nessun precedente in qualunque ordinamento costituzionale”.
Concordo pienamente con Don Giuseppe DOSSETTI e, conseguentemente mi limito a richiamare il contenuto del suo discorso, tanto profondo, lucido e moderno, a sostegno della opinione sopra riferita.
Poichè, però, il conflitto istituzionale al quale ha fatto riferimento anche DOSSETTI dovrà avere pure un suo sbocco, ritengo che in questo momento storico in cui sono poste in discussione le sorti delle Istituzioni della Repubblica e della Magistratura, sia doveroso approfondire autonomamente la riflessione e che ciò valga soprattutto per tutti quei Magistrati, a nome dei quali mi sento di parlare, i quali, come me, dopo avere giurato sulla Costituzione della Repubblica, si sono sempre impegnati, durante la loro attività professionale, in una linea di pensiero e di azione fondata sulla cultura istituzionale per lo sviluppo qualitativo ed il miglioramento funzionale della giurisdizione - e quindi della resa di giustizia - al servizio del Paese e dei cittadini attraverso l’applicazione della Costituzione e la effettiva realizzazione dei principi in essa affermati.
Sono necessarie, pertanto, alcune osservazioni sul significato di seconda Repubblica, sulle azioni esplicate per affermarla, sulle giustificazioni addotte per proclamarla a livello di opinione pubblica ed, infine, sui mezzi che si intende adottare per modificare l’attuale Costituzione.
4.1.
Significato della locuzione “seconda Repubblica”
Chi ha sempre avuto come punto centrale di riferimento la Costituzione della Repubblica ed ha sempre ritenuto che l’unica ideologia consentita al Magistrato consistesse nella effettiva attuazione della Carta Costituzionale del 1948, dei suoi principi, dei suoi valori, difficilmente riesce ad afferrare il significato da dare alla locuzione “seconda Repubblica”.
Oggi sentiamo parlare di seconda Repubblica e non riusciamo a capire se con questa espressione si intenda fare riferimento ad una semplice riforma delle leggi elettorali in senso maggioritario accompagnata da un deciso rafforzamento delle autonomie locali territoriali, oppure ad una radicale, ma pur sempre strumentale, riforma dell’ordinamento dello Stato, per la migliore attuazione dei principi e valori enunciati dal Costituente del 1948, oppure, ancora, ad una vera e propria rivoluzione culturale con la revisione proprio di quei principi e valori. (Principi fondamentali e Rapporti civili, etico-sociali, economici e politici di cui agli artt. da 1 a 54 della Cost.): con la conseguente confusione che è sotto gli occhi di tutti e che rischia di mettere in pericolo le sorti della nostra democrazia.
In questa confusione, si rifiutano spesso le ideologie e si fa riferimento alle prassi per cancellare i valori, si critica la Costituzione formale per rifiutarne l’attuazione materiale, si colpiscono i mezzi per distruggere i fini.
La storia della civiltà ed il mio naturale ottimismo mi portano a ritenere che anche coloro i quali parlano di seconda Repubblica intendano riferirsi soltanto a quella parte concernente l’”Ordinamento della Repubblica” da essi ritenuto ormai, nei fatti ed in pratica, non più adeguato ai tempi.
Il guaio è, però, che l’Ordinamento è strumentale ai valori che devono essere attuati nel senso che, ad esempio, senza l’indipendenza e l’autonomia del Pubblico Ministero, non possono essere realizzati i principi di legalità e di uguaglianza e che, con l’applicazione incauta di un regionalismo forte, potrebbero essere introdotte, come ha giustamente osservato Stefano RODOTA’, gravi differenze di fatto nel diritto alla salute o all’istruzione.
Il che dimostra che è molto difficile modificare gli strumenti senza porre in pericolo i fini e che è invece molto facile modificare i fini con il pretesto di voler revisionare soltanto gli strumenti.
4.2.
Le azioni svolte per la pretesa esistenza della “seconda Repubblica”
Una volta accertato che i valori sottostanti ai principi possono essere coinvolti anche indirettamente da una modifica degli strumenti ordinamentali diretti ad attuarli, il fatto che i valori tutelati dagli artt. da 1 a 54 della Costituzione siano ormai valori propri della civiltà occidentale più evoluta e che lo Stato di diritto e sociale sia una conquista dell’umanità, può, tutt’al più, consolarci ed accrescere le nostre speranze, ma non può annullare o diminuire le preoccupazioni che nascono e si consolidano giornalmente sentendo parlare, con estrema superficialità e senza precisazioni o approfondimenti di sorta, di riforma delle istituzioni, di governo o di assemblea costituente, di modifica delle “regole”, di trasformazione profonda del rapporto tra i poteri dello Stato, di ripristini dell’equilibrio tra i poteri (dando quasi per scontato che tale equilibrio oggi non ci sia), di Pubblico Ministero eletto in un sistema di federalismo che coinvolge anche la giurisdizione attraverso la localizzazione territoriale dei Magistrati, di liberismo del tutto ignaro della funzione sociale attribuita ai mezzi di produzione o di distribuzione della ricchezza, e, soprattutto, di criteri maggioritari destinati a risolvere qualsiasi problema, non solo, come appare giusto che sia, a livello di amministrazione e di gestione della cosa pubblica da parte dell’Esecutivo, ma anche a livello di controlli (compresi quelli giurisdizionali).
Infatti, in tal modo, e senza che tutti se ne rendano tempestivamente conto per reagire in modo efficace, si mettono in discussione i valori fondanti della Costituzione della Repubblica e ritengo che non a caso oggi non si parli più di principio di uguaglianza, non si ponga più espressamente il problema dell’esercizio concreto dei diritti, non si affronti più la tematica dell’uguaglianza di tutti davanti alla legge e della sempre più ampia divaricazione a forbice tra chi ha il diritto e lo esercita effettivamente e chi ne è titolare soltanto teoricamente non potendolo esercitare e si preferisce esaltare, invece, i garantismi formali, privilegio di pochi, rispetto alle garanzie sostanziali, privilegio di tutti.
Del resto, le azioni politiche poste in essere dai fautori della seconda Repubblica, sembrano proiettate verso una limitazione del sistema dei controlli, a partire da quello giurisdizionale.
Basta leggere le prime pagine dei quotidiani dal 1993 ad oggi, seguire la informazione radio-televisiva, porre attenzione alle discussioni politiche che dovunque si svolgono nel nostro Paese per rendersi conto che, in nome della seconda Repubblica, sono stati mossi veri e propri attacchi:
- alle funzioni delle Commissioni di controllo del Parlamento pretendendo che la Presidenza di esse fosse attribuita necessariamente alle forze di maggioranza;
- alla Banca d’Italia;
- alla Corte Costituzionale;
- al servizio pubblico radiotelevisivo pretendendo una disciplina dell’uso dei mezzi di comunicazione di massa appiattita sulle forze di maggioranza al potere;
- alla Magistratura, specialmente inquirente.
Circa quest’ultimo punto, basta considerare gli attacchi che i magistrati ogni giorno hanno subito per effetto delle loro azioni (mai delle omissioni!) specie se rivolte nei confronti di potentati economici e/o politici, per rendersi conto della fondatezza dell’assunto e della importanza della questione e per capire, in particolare, che soltanto per il costante appoggio dato dalla opinione pubblica ai “pool mani pulite” di MILANO e di tutta ITALIA ed ai Magistrati impegno nella lotta contro la criminalità mafiosa ed organizzata, non si sono realizzate le aspirazioni - proprie di molte forze politiche ed economiche - di “normalizzare” quei P.M. che intendono fare fino in fondo il loro dovere anche quando la loro azione può mettere in discussione forti interessi economici e politici.
A conforto della tesi sostenuta è sufficiente accennare:
a) alle proposte dirette a creare un P.M. bloccato nelle indagini concernenti i settori economici e politici, o eletto dalla maggioranza, o separato dal giudice, o confinato alla ricerca della verità meramente processuale, o inerte rispetto ai cancri che minano lo sviluppo della democrazia;
b) alle proposte dirette a nominare giudici funzionanti in ambiti regionali (o, comunque, in ambiti territoriali ristretti) risolvendo il problema della mobilità in chiave localistico-territoriale e, quindi, con la creazione di strutture potenzialmente clientelari;
c) alle proposte - in parte attuate - dirette a realizzare ed a rafforzare sempre di più il sistema di doppio binario nella disciplina processual-penalistica con la creazione di due tipi di processi (uno, per i territori già invasi dalla mafia e dalla criminalità organizzata, ed, uno, per gli altri territori) con conseguente possibile prefigurazione di due o tre Italie anche dal punto di vista dell’azione giudiziaria e, quindi, della giurisdizione.
Quando, infine, si consideri che le reazioni a dette proposte, alcune volte addirittura ignorate e sempre sottovalutate dai mass media, sono state complessivamente tiepide e comunque, subordinate a cosiddette esigenze politiche di ordine tattico certamente meno importanti dal punto di vista dei valori coinvolti, allora si comprende come le preoccupazioni manifestate siano seriamente fondate.
4.3.
Le giustificazioni addotte per sostenere l’esistenza della “seconda Repubblica”
Per sostenere la tesi della esistenza della seconda Repubblica - e non di una seconda Repubblica da costruire - si adducono le seguenti giustificazioni:
- gli sconvolgimenti prodotti da “tangentopoli”:
- la scomparsa dei vecchi “partiti”;
- la sostituzione di buona parte della classe dirigente;
- la “sovranità popolare” in relazione ai risultati delle elezioni dello scorso anno;
- la legge elettorale maggioritaria.
E’ agevole replicare che si tratta di fatti importanti che, tuttavia, non sono tali da far diventare realtà ciò che, allo stato, è soltanto un progetto di modifica istituzionale.
Invero al riguardo valgono le seguenti osservazioni.
- “Tangentopoli” è frutto del sistema di valori della Prima Repubblica ed è stata realizzata con gli strumenti previsti dalla Costituzione del 1948 (Magistratura indipendente ed autonoma, stampa libera, riconoscimento del diritto di associazione e dei diritti politici, ecc.).
- Non sembra che i vecchi partiti siano scomparsi. Sembra piuttosto che ad essi se ne siano sostituiti o aggiunti altri che, pur avendo nomi diversi, nella sostanza, nei metodi, nelle strutture, nel modo di fare politica, sono rimasti ancorati al passato spesso “riciclando” (e si tratta soprattutto di chi pensa “vecchio” e grida “nuovo”) la vecchia classe dirigente e, soprattutto, la vecchia cultura.
- La “sovranità popolare” non può essere “dedotta” perchè, come stabilisce l’art. 1 Cost., essa è esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione. Essa, quindi, si esprime attraverso il Parlamento ed i voti espressi in Parlamento. Sostenere il contrario significa porre in discussione il principio di legalità e delegittimare le rappresentanze parlamentari.
- La legge elettorale maggioritaria è una legge ordinaria e, anche se ha come suo obiettivo finale, l’alternanza di Governo, rimane uno strumento che non può modificare, di per sè, i risultati della sua applicazione, a meno che non si dia della stessa, come purtroppo penso sia stata data, una interpretazione che costituisce motivo di grave preoccupazione e, addirittura, di sgomento.
Infatti la legge elettorale maggioritaria è una regola elettorale che si fonda sul principio per cui deve essere messo in grado di governare chi ha dimostrato di essere, attraverso il voto popolare, forza politica di maggioranza.
Essa, quindi, vale per il Governo, per l’esercizio della funzione legislativa, per le decisioni politiche da prendere, per l’Amministrazione, per la gestione della cosa pubblica.
Non può valere, però, per limitare i diritti fondamentali già costituzionalmente riconosciuti come primari, nè per appropriarsi del sistema dei controlli istituzionali (parlamentari, amministrativi e, soprattutto, giurisdizionali), e sociali (specie di quello esercitato dai mezzi di informazione) perchè, altrimenti, viene meno, con il principio di legalità, posto a tutela dei valori costituzionali, lo stesso Stato di diritto e sociale.
Ritenere il contrario significa allontanarci dall’Europa per sprofondare nei peggiori regimi sud-americani e del terzo mondo.
4.4.
I mezzi proposti per modificare la Costituzione
Com’è nota la nostra Costituzione prevede, nell’art. 138, uno strumento particolarmente rigoroso e responsabilizzante per la revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali.
La strada per modificare oggi la Costituzione è quindi solo e soltanto quella prevista dall’art. 18 Cost.: “tertium non datur”.
Percorrere altre strade, come quella di una nuova “Costituente” che agisca fuori o nel Parlamento,è sbagliato. Lo hanno già dimostrato autorevolmente Norberto Bobbio, Gustavo Zagrebelsky e Stefano Rodotà. Aggiungo solo che è illegittimo (perchè in violazione dell’art. 138 Cost.) ed è pericoloso (perchè delegittima il Parlamento).
5.
CHE FARE?A questo punto è necessario porsi la domanda fatidica: Che fare?
Quanto fin qui esposto non deve far ritenere che io sia contrario alla legge maggioritaria - necessaria a governare ed a costruire l’alternanza che serve ad arricchire di concretezza la democrazia - od a qualsiasi modifica della Costituzione.
Significa soltanto che questo deve essere fatto nell’assoluto rispetto dei valori tutelati dalla Costituzione, applicando le leggi esistenti anche e soprattutto per modificare le regole e limitando l’intervento alla seconda parte della Carta Costituzionale con particolare riguardo alla revisione di quei dispositivi costituzionali che anche se originariamente concepiti per tutelare le esigenze di stabilità del Governo ed evitare le degenerazioni del parlamentarismo (ordine del giorno Perassi approvato a conclusione dei lavori della 2a Sottocommissione della Commissione dei 75 dell’Assemblea Costituente, su relazioni di Mortati e Conti) si rivelarono poi del tutto inadeguati (come circa quarant’anni dopo emerso dai lavori della Commissione per le Riforme Istituzionali presieduta dall’On. BOZZI che, tuttavia, confermò la validità del sistema parlamentare).
Ciò che bisogna assolutamente salvaguardare e garantire sono i valori costituzionali e gli strumenti che hanno dimostrato di poterli finalmente attuare.
L’obiettivo di tutti, infatti, deve essere quello di attuare, sia pure utilizzando nuovi strumenti ordinamentali ed elettorali, la Costituzione della prima Repubblica, tradita nella sua realizzazione concreta, non quello di distruggerla con il pretesto di modificare gli strumenti attuativi.
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